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Thread poster: Angie I
traduzioni a clienti esteri non permettono l'accesso al regime minimo

Daniele Vasta
Italy
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Speriamo di chiarire al più presto Jun 15, 2008


2G Translations wrote:


Laura Tenorini ha scritto:
che dei commercialisti abbiano consigliato di aderire al regime dei minimi sbagliando in modo così palese sul concetto di "cessione all'esportazione"...

Forse a questo punto non rimane altro che chiarire se la comunicazione segnalata da Angie non si riferisca solo a quell'istituto particolare, così come suggerisce anche Christel, oppure se (ed è l'ipotesi che temo), considerando anche la data alquanto recente (12 giugno), non sia da ritenersi come un chiarimento di un punto magari considerato "in dubbio" fino a quel momento.


Sì che si riferisce solo al caso di specie (nella risposta dell'AdE viene detto precisamente).

In pratica, in Italia esistono enti, società, istituti che sono definiti esportatori abituali. Questi, tramite dichiarazioni d'intento in cui appunto dichiarano questa loro prerogativa o per convenzioni internazionali, sono esentati dall'IVA.
Quindi i loro fornitori non devono calcolarla in fattura.
Questi, e solo questi, sono servizi che vengono assimilati alle cessioni all'esportazione.

Chi ha svolto tali servizi nel 2007 (cioè ha avuto clienti che hanno fornito dichiarazioni d'intento) non può accedere al regime dei minimi.

Tutti gli altri (e cioè il 99% dei casi), se hanno i requisiti, possono farlo.

La data del 12 giugno della risposta non è da "temere" in questo senso.


Ciao!
Gianni (contento di stare in Italia)




Beh allora in base ai dati che si hanno alla mano e contando il fatto che il caso citato era un caso particolare, un traduttore che rientra nei limiti dei 30.000 € e che lavora con clienti UE potrebbe passare a questo regime. Sono andato su internet a spulciare un po' di confronti e opinioni e ci sono sempre idee diverse, diciamo 50% si e 50% no. Comunque anche io che non ne capisco molto di leggi, in base a quanto leggo, capisco che i nostri servizi non dorebbero rientrare nelle cessioni all'esportazione. Vedremo...


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Laura Tenorini  Identity Verified
Italy
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Responso commercialista Jun 16, 2008

Ho appena chiamato il mio commercialista per cercare di chiarire questo punto topico.
La sua terribile risposta è stata: la traduzione all’estero risulta come cessione all’esportazione. Quindi, niente regime dei minimi!!!
Inizialmente ha sottolineato il fatto che fossero dei clienti extra UE, poi il discorso è continuato parlando in modo generalizzato di “clienti esteri”.
Nel turbinio dei miei pensieri non ho chiesto in modo specifico, perché tanto io sono tagliata fuori comunque.

Stendiamo un velo pietoso sul fatto che possa aver supposto che io potessi non avere a che fare con clienti all’estero – considerando anche che è da tre anni che maneggia le mie notule di collaborazione…

Attendo commenti irriverenti…


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Francesca Pesce  Identity Verified
Italy
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Non ti fidare del commercialista Jun 16, 2008


Laura Tenorini wrote:

Ho appena chiamato il mio commercialista per cercare di chiarire questo punto topico.
La sua terribile risposta è stata: la traduzione all’estero risulta come cessione all’esportazione. Quindi, niente regime dei minimi!!!
(...)
Attendo commenti irriverenti…


Laura, non è la interpretazione del tuo commercialista a far fede, bensì l'interpretazione dell'Agenzie delle Entrate.

Gianni ha riportato una risposta ufficiale a una domanda pertinente al nostro lavoro. E l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che per le traduzioni o per l'interpretariato all'estero, nulla impedisce l'accesso al regime dei minimi.

Quindi, ti consiglio di copiare pari pari la domanda e risposta citate da Gianni e mandarla al tuo commercialista. Vedrai che cambia idea, oppure che si fa sorgere qualche dubbio.


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Prof. Angie G.  Identity Verified
Spain
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Allora.... Jun 16, 2008


Francesca Pesce wrote:


Laura Tenorini wrote:

Ho appena chiamato il mio commercialista per cercare di chiarire questo punto topico.
La sua terribile risposta è stata: la traduzione all’estero risulta come cessione all’esportazione. Quindi, niente regime dei minimi!!!
(...)
Attendo commenti irriverenti…


Laura, non è la interpretazione del tuo commercialista a far fede, bensì l'interpretazione dell'Agenzie delle Entrate.

Gianni ha riportato una risposta ufficiale a una domanda pertinente al nostro lavoro. E l'Agenzia delle Entrate ha spiegato che per le traduzioni o per l'interpretariato all'estero, nulla impedisce l'accesso al regime dei minimi.

Quindi, ti consiglio di copiare pari pari la domanda e risposta citate da Gianni e mandarla al tuo commercialista. Vedrai che cambia idea, oppure che si fa sorgere qualche dubbio.


Io ho iniziato a fare fatture con il regime dei minimi dal 3 Gennaio, verso marzo il commercialista mi dice che non posso perché chi lavora con l'estero non è ammesso, dunque le ho mandato tutto quello che ho trovato a riprova del fatto che ero ammessa, non è convinto ma io si, un grazie particolare e a Francesca che con i suoi link mi ha aiutato molto a capire e cercare dati ufficiali.

Io continuo col forfettone. E salvo questa pagina, non si sa mai il problema tornasse. Si Christel viene da piangere!

Ciao a tutti


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Angie I
Italy
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hai ragione Jun 17, 2008


2G Translations wrote:


Angie I ha scritto:
il commercialista mi ha fatto notare questo testo dell'agenzia delle entrate... a quanto leggo chi effettua cessioni all'estero, oppure è esente da iva, non può accedere ai regimi minimi...cosa ne pensate? al momento io seguo il regime agevolato al 10% per 3 anni.. soggetto a studi di settore..avrei voluto a fine anno passare al forfettone 20% tutto compreso ma secondo quanto leggo li.. non è possibile.. cosa ne pensate?

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebf25407d4aefb8/ris%20241E%20del%2012%20giugno%202008.pdf


Nella Circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008 l'AdE aveva scritto:

1.12 Rilevanza delle operazioni prive del requisito della territorialità ai fini IVA

D. Un contribuente residente in Italia svolge prestazioni di lavoro autonomo all’estero (traduzioni simultanee in Spagna) soggette ai fini IVA al regime di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Si chiede se, fatti salvi gli altri i requisiti richiesti dalla norma, il contribuente possa utilizzare il regime dei minimi.

R. L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità non precludono al contribuente l’accesso al regime dei minimi.
La disposizione dell’articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il 2008, infatti, preclude l’accesso al regime ai soggetti che abbiano effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, secondo quanto precisato dal D.M. del 2 gennaio 2008, le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nulla dispone la predetta norma in relazione alle operazioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.
Resta inteso che i compensi derivanti dalle operazioni in questione rilevano ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di ricavi, superato il quale è precluso l’accesso al regime dei minimi.



Per cui visto che tutto quanto attiene l'art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in altre parole le traduzioni per committenti esteri per quanto ci riguarda e soprattutto il comma 4 lettere D, E, F) non viene assimilato alle cessione all'esportazione, non ci è precluso l'accesso al forfettone, fermi restando gli altri requisiti.

La risposta 241E del 12 giugno 2008, citata dal commercialista, si riferisce a servizi nei confronti dell'IUE, ente sullo stato italiano che, evidentemente grazie a convenzioni internazionali particolari, beneficia dell'esenzione dell'IVA (quasi sicuramente espresse tramite dichiarazioni d'intento ed assimilando così l'ente a un esportatore abituale), rendendo così impossibile l'accesso al regime dei minimi.

Ciao!
Gianni



Penso che tu abbia ragione. Riporto questa specifica alla legge sperando che possa essere di ulteriore aiuto!
Grazie a tutti per le vostre risposte.

72. Trattati e accordi internazionali.

Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari compreso il personale tecnico- amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato ;
3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati.
Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa (239).


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Daniele Vasta
Italy
Local time: 07:08
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Quindi abbiamo accesso al forfettone?? Jun 17, 2008


Angie I wrote:


2G Translations wrote:


Angie I ha scritto:
il commercialista mi ha fatto notare questo testo dell'agenzia delle entrate... a quanto leggo chi effettua cessioni all'estero, oppure è esente da iva, non può accedere ai regimi minimi...cosa ne pensate? al momento io seguo il regime agevolato al 10% per 3 anni.. soggetto a studi di settore..avrei voluto a fine anno passare al forfettone 20% tutto compreso ma secondo quanto leggo li.. non è possibile.. cosa ne pensate?

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebf25407d4aefb8/ris%20241E%20del%2012%20giugno%202008.pdf


Nella Circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008 l'AdE aveva scritto:

1.12 Rilevanza delle operazioni prive del requisito della territorialità ai fini IVA

D. Un contribuente residente in Italia svolge prestazioni di lavoro autonomo all’estero (traduzioni simultanee in Spagna) soggette ai fini IVA al regime di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Si chiede se, fatti salvi gli altri i requisiti richiesti dalla norma, il contribuente possa utilizzare il regime dei minimi.

R. L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità non precludono al contribuente l’accesso al regime dei minimi.
La disposizione dell’articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il 2008, infatti, preclude l’accesso al regime ai soggetti che abbiano effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, secondo quanto precisato dal D.M. del 2 gennaio 2008, le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nulla dispone la predetta norma in relazione alle operazioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.
Resta inteso che i compensi derivanti dalle operazioni in questione rilevano ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di ricavi, superato il quale è precluso l’accesso al regime dei minimi.



Per cui visto che tutto quanto attiene l'art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in altre parole le traduzioni per committenti esteri per quanto ci riguarda e soprattutto il comma 4 lettere D, E, F) non viene assimilato alle cessione all'esportazione, non ci è precluso l'accesso al forfettone, fermi restando gli altri requisiti.

La risposta 241E del 12 giugno 2008, citata dal commercialista, si riferisce a servizi nei confronti dell'IUE, ente sullo stato italiano che, evidentemente grazie a convenzioni internazionali particolari, beneficia dell'esenzione dell'IVA (quasi sicuramente espresse tramite dichiarazioni d'intento ed assimilando così l'ente a un esportatore abituale), rendendo così impossibile l'accesso al regime dei minimi.

Ciao!
Gianni



Penso che tu abbia ragione. Riporto questa specifica alla legge sperando che possa essere di ulteriore aiuto!
Grazie a tutti per le vostre risposte.

72. Trattati e accordi internazionali.

Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari compreso il personale tecnico- amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato ;
3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati.
Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa (239).


Quindi, stando a questa conclusione adesso si potrebbe affermare con una discreta dose di certezza il fatto di poter aderire a questo regime? Spero di si


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Cristian Campani
Italy
Local time: 07:08
Member (2011)
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e per l'Europa? Jan 11, 2009

Ciao a tutti/e!

Riprendo questo vecchio post anche se ormai sembra chiaro che le traduzioni non sono considerate "cessioni all'esportazione"...

Però vorrei chiedere una conferma e un chiarimento: se si aderisce al regime dei contribuenti minimi le fatture emesse per i clienti UE (non italiani) non devono riportare né la marca da bollo da 1,81 né la ritenuta d'acconto del 20%, giusto?

Per quanto riguarda invece le fatture per clienti extra-UE ci sono delle particolarità? o ci si comporta come per i clienti UE?

Grazie!

Un saluto,

Cristan C


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Sarah Jane Webb  Identity Verified
Italy
Local time: 07:08
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riprendo questo vecchio thread Mar 7, 2011

Chiedo scusa se questa domanda è già stata posta in passato, ma il problema mi sembra di grande attualità, la norma ha dubito degli aggiornamenti, e le risposte chiare non si trovano.

Ho la partita IVA e vorrei passare al regime dei minimi. Mi hanno appena informato che non avrei diritto ad entrare in questo regime perchè, durante il 2010, ho emesso fatture verso l'estero. Alcuni di voi tempo fa sostenevano che questo non dovrebbe rappresentare un problema. Com'è andata? Siete riusciti ad aderire al regime dei minimi? Qualcuno ha provato a passare al rdm quest'anno?
Vi ringrazio anticipatamente.
Sarah




2G Translations wrote:


Angie I ha scritto:
il commercialista mi ha fatto notare questo testo dell'agenzia delle entrate... a quanto leggo chi effettua cessioni all'estero, oppure è esente da iva, non può accedere ai regimi minimi...cosa ne pensate? al momento io seguo il regime agevolato al 10% per 3 anni.. soggetto a studi di settore..avrei voluto a fine anno passare al forfettone 20% tutto compreso ma secondo quanto leggo li.. non è possibile.. cosa ne pensate?

http://www.agenziaentrate.gov.it/ilwwcm/resources/file/ebf25407d4aefb8/ris%20241E%20del%2012%20giugno%202008.pdf


Nella Circolare n. 13/E del 26 febbraio 2008 l'AdE aveva scritto:

1.12 Rilevanza delle operazioni prive del requisito della territorialità ai fini IVA

D. Un contribuente residente in Italia svolge prestazioni di lavoro autonomo all’estero (traduzioni simultanee in Spagna) soggette ai fini IVA al regime di cui all’articolo 7 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Si chiede se, fatti salvi gli altri i requisiti richiesti dalla norma, il contribuente possa utilizzare il regime dei minimi.

R. L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità non precludono al contribuente l’accesso al regime dei minimi.
La disposizione dell’articolo 1, comma 96, della legge finanziaria per il 2008, infatti, preclude l’accesso al regime ai soggetti che abbiano effettuato cessioni all’esportazione, ovvero, secondo quanto precisato dal D.M. del 2 gennaio 2008, le operazioni di cui agli articoli 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Nulla dispone la predetta norma in relazione alle operazioni di cui all’articolo 7 del medesimo decreto.
Resta inteso che i compensi derivanti dalle operazioni in questione rilevano ai fini della verifica del limite dei 30.000 euro di ricavi, superato il quale è precluso l’accesso al regime dei minimi.



Per cui visto che tutto quanto attiene l'art. 7 del D.P.R. n. 633 del 1972 (in altre parole le traduzioni per committenti esteri per quanto ci riguarda e soprattutto il comma 4 lettere D, E, F) non viene assimilato alle cessione all'esportazione, non ci è precluso l'accesso al forfettone, fermi restando gli altri requisiti.

La risposta 241E del 12 giugno 2008, citata dal commercialista, si riferisce a servizi nei confronti dell'IUE, ente sullo stato italiano che, evidentemente grazie a convenzioni internazionali particolari, beneficia dell'esenzione dell'IVA (quasi sicuramente espresse tramite dichiarazioni d'intento ed assimilando così l'ente a un esportatore abituale), rendendo così impossibile l'accesso al regime dei minimi.

Ciao!
Gianni



Penso che tu abbia ragione. Riporto questa specifica alla legge sperando che possa essere di ulteriore aiuto!
Grazie a tutti per le vostre risposte.

72. Trattati e accordi internazionali.

Le agevolazioni previste da trattati e accordi internazionali relativamente alle imposte sulla cifra di affari valgono agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Per tutti gli effetti del presente decreto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi non soggette all'imposta ai sensi del primo comma sono equiparate alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate:
1) alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari compreso il personale tecnico- amministrativo, appartenenti a Stati che in via di reciprocità riconoscono analoghi benefici alle sedi ed ai rappresentanti diplomatici e consolari italiani
2) ai comandi militari degli Stati membri, ai quartieri generali militari internazionali ed agli organismi sussidiari, installati in esecuzione del trattato del Nord-Atlantico, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, nonché all'amministrazione della difesa qualora agisca per conto dell'organizzazione istituita con il suddetto trattato ;
3) alle Comunità europee nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, anche se effettuate ad imprese o enti per l'esecuzione di contratti di ricerca e di associazione conclusi con le dette Comunità, nei limiti per questi ultimi della partecipazione della Comunità stessa;
4) all'Organizzazione delle Nazioni Unite ed alle sue istituzioni specializzate nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
5) all'Istituto universitario europeo e alla Scuola europea di Varese nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali Le disposizioni di cui al precedente comma trovano applicazione per gli enti indicati ai numeri 1), 3), 4) e 5) allorché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano di importo superiore a lire cinquecentomila; per gli enti indicati nel numero 1), tuttavia, le disposizioni non si applicano alle operazioni per le quali risulta beneficiario un soggetto diverso, ancorché il relativo onere sia a carico degli enti e dei soggetti ivi indicati.
Il predetto limite di lire cinquecentomila non si applica alle cessioni di prodotti soggetti ad accisa, per le quali la non imponibilità all'imposta sul valore aggiunto opera alle stesse condizioni e negli stessi limiti in cui viene concessa l'esenzione dai diritti di accisa (239). [/quote]


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Sarah Jane Webb  Identity Verified
Italy
Local time: 07:08
Member (2007)
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buone notizie Mar 8, 2011

Ringrazio i colleghi che mi hanno scritto in pvt fornendo consigli ed esperienze dirette.

Stamattina ricevo da un commercialista convenzionato con Acta una gentile email, che cita la sua risposta n. 4602 fornita dalla rubrica "l'esperto risponde" del Sole 24 ore del 20.12.2010:

"Il lavoratore autonomo che esegue una prestazione verso un committente estero non perde la possibilità di applicare il regime dei minimi, poichè solo la cessione all'esportazione è compatibile con detto regime. Quanto agli elenchi Intrastat, la questione è stata affrontata dalla circolare 36 del 21 giugno 2010 che, al punto 3 della prima parte, afferma che il minimo non effettua una operazione intracomunitaria bensì un'operazione interna, con conseguente inesistenza dell'obbligo di compilare l'Intrastat."

Il commercialista allega inoltre un opuscolo sul regime dei minimi predisposto dall'Agenzia delle Entrate (a pagina 29 vi è la conferma di quanto sopra riportato):

"L’effettuazione di prestazioni per le quali non sussiste ai fini dell’IVA il requisito della territorialità
non preclude al contribuente l’accesso al regime dei minimi. Resta inteso che i
compensi derivanti dalle operazioni in questione rilevano ai fini della verifica del limite dei
30.000 euro di ricavi, superato il quale è precluso l’accesso al regime dei minimi."

Per quanto mi riguarda, sono ancora in attesa che la mia commercialista abbia il benestare dell'Ufficio delle Entrate perchè io possa passare al rdm. L'incontro è fissato per giovedì. Sperèm!

Buona giornata, e buon 8 marzo.

Sarah


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Claudia Benetello  Identity Verified
Italy
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chiarimento Mar 8, 2011


Sarah Jane Webb wrote:
"Il lavoratore autonomo che esegue una prestazione verso un committente estero non perde la possibilità di applicare il regime dei minimi, poichè solo la cessione all'esportazione è compatibile con detto regime.

Sarah,

intendeva dire che "solo la cessione all'esportazione NON è compatibile con detto regime", giusto?

Claudia


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Sarah Jane Webb  Identity Verified
Italy
Local time: 07:08
Member (2007)
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grazie ancora Claudia Mar 8, 2011


Claudia Benetello wrote:


Sarah Jane Webb wrote:
"Il lavoratore autonomo che esegue una prestazione verso un committente estero non perde la possibilità di applicare il regime dei minimi, poichè solo la cessione all'esportazione è compatibile con detto regime.

Sarah,

intendeva dire che "solo la cessione all'esportazione NON è compatibile con detto regime", giusto?

Claudia


Hai ragione naturalmente! Nella fretta ho sbagliato a copiare dal pdf dell'articolo del Sole 24 Ore, che diceva testualmente "... poichè solo la cessione all'esportazione è *incompatibile* con detto regime".
Sarah


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Paolo Troiani  Identity Verified
Italy
Local time: 07:08
Member (2010)
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Interessantissimo Intrastat non applicabile ai minimi è una novità Mar 9, 2011

Ciao Sarah,

leggo ora con molto interesse il tuo intervento sul forum e se quello che dici sui minimi e l'Intrastat viene confermato anche dall'AE, è un'otttima novità, vista la confusione che regna in materia sulla definizione di cessioni all'esportazione.


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Sarah Jane Webb  Identity Verified
Italy
Local time: 07:08
Member (2007)
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@nomade69 Mar 9, 2011

Ciao nomade69,

la mia commercialista avrà un incontro domani con l'AdE di Albenga. Sono in attesa di conoscerne l'esito, e sicuramente vi aggiornerò se ci sono delle novità. Per ora, come ha detto una nostra collega, resto in un 'limbo fiscale'...


nomade69 wrote:

Ciao Sarah,

leggo ora con molto interesse il tuo intervento sul forum e se quello che dici sui minimi e l'Intrastat viene confermato anche dall'AE, è un'otttima novità, vista la confusione che regna in materia sulla definizione di cessioni all'esportazione.


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Manuela Dal Castello  Identity Verified
Italy
Local time: 07:08
Member (2008)
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da quest'anno INTRASTAT anche per i minimi Mar 9, 2011

Ciao, solo per precisare che dal 2011 la presentazione dell'intrastat è obbligatoria anche per i contribuenti minimi e anche se si "compravendono" servizi.
Quindi ci siamo dentro tutti.
Ne sono certa: ho chiesto stamattina al commercialista.


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Leanida
Italy
Local time: 07:08
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normativa? Mar 9, 2011


Manuela Dal Castello wrote:
Ne sono certa: ho chiesto stamattina al commercialista.


Ho trovato questo:
4) Operatore “minimo” italiano IT1 che effettua prestazioni di
servizi nei confronti di un soggetto passivo di imposta di altro Stato
membro:
Rinviando alle considerazioni esposte al punto precedente, anche in
questa ipotesi, con il caso sub 2), IT1 non effettua una operazione
intracomunitaria, ma un’operazione interna, senza diritto di rivalsa, per
la quale l’IVA non viene evidenziata in fattura. IT1, quindi, non compila
l’elenco riepilogativo delle prestazioni di servizi rese.
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/wcm/connect/aa33d60042ef0dce8c7fef7270217a71/circolare%2036E.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=aa33d60042ef0dce8c7fef7270217a71

C'è qualcosa di piu' recente?

(Soggetto che continua a desistere dalla compilazione Intrastat )


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