| Italian term or phrase: per decorrenza del termine “breve” di 60 giorni dalla notifica della sentenza | | L'art. 4 Legge n. 89/2001, prevede un termine, a pena di decadenza, di 6 mesi che decorre, come ha chiarito la giurisprudenza della Corte di cassazione, dalla data del passaggio in giudicato della sentenza giudiziaria emessa in ritardo; in pratica, 1 anno, 6 mesi e 45 giorni (periodo feriale) dalla data di deposito/pubblicazione della sentenza emessa in ritardo, in primo o in secondo grado di merito:salvo che la sentenza sia passata in giudicato in tempo anteriore, per decorrenza del termine “breve” di 60 giorni dalla notifica della sentenza, ad iniziativa di una delle parti (ipotesi, peraltro, meno frequente nella pratica). |
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