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Italian to French translations [PRO] Tech/Engineering - Accounting / Rapport exercice financier | | Italian term or phrase: CC.TT.PP. | - all’udienza del 19.3.2009, il Giudice competente ha accolto il dibattito sul quesito indicato dall’A.T.I. - nella memoria, ex art. 183 c.p.c. – ed il Cliente ha ottenuto la nomina del C.T.U. ing. Brogi che, il 28.7.2010 e con controdeduzioni a fronte dei CC.TT.PP., ................
- à l’audience du 19.3.2009, le Juge compétent a accueilli le débat sur la question indiquée par l’A.T.I. – dans le mémoire, de l’art. 183 du code de procédure civile – et le Client a obtenu la nominatin du d il Cliente ha ottenuto la nomina du Conseiller Technique professionnel Monsieur l’ingénieur Brogi qui, le 28.7.2010 et avec contre-déduction en regard aux CC.TT.PP., .............. |
|  Suzanne BarbeauKudoZ activityQuestions: 351 ( 3 open) ( 10 without valid answers) ( 3 closed without grading) Answers: 0 Italy
| | Local time: 04:59
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| | Experts / Experts nommés par le juge | Explanation: http://fra.proz.com/kudoz/italian_to_french/law_general/3455...
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Tu as raison, CTU d'ufficio, nommés par le juge, CTP di parte, nommés par les parties.
http://it.wikipedia.org/wiki/Consulenza_giudiziale
Consulente tecnico di parte
La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
L’art. 201 c.p.c. prevede che
« Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche »
In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante.
Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente (la quale dovrà rispettare pur sempre i minimi previsti dalla propria tariffa professionale, potendo derogare invece ai massimi).
Il professionista incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina ed il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. Ciò non toglie che di fronte alla nomina come consulente di parte di un professionista iscritto ad uno specifico albo la credibilità delle osservazioni che questo potrà svolgere sarà maggiore agli occhi del giudice, tanto più per il fatto che il giudice è invece obbligato a nominare come CTU soltanto professionisti iscritti ad appositi albi presenti in ciascun tribunale. Questo significa che, quando è nominato il CTU in una causa strettamente attinente ad una professione “protetta” (per la quale cioè è previsto un albo) converrà alle parti in causa scegliere come propri consulenti professionisti iscritti ad appositi albi; quando, invece, la materia non è poi così inquadrabile all’interno di una precisa professionalità, le parti potranno optare per professionisti che pur essendo estranei ad ordini professionali sono molto preparati in un campo specifico e possono avere addirittura una maggiore esperienza/professionalità (e quindi maggiore credibilità) di quella che può avere il tecnico incaricato dal giudice.
L'intervento dei consulenti di parte alle udienze ed, in genere, alle operazioni svolte dal CTU è –di regola- previsto dalla legge come una semplice facoltà (in quanto opera nell’esclusivo interesse della parte che intende farsi assistere dal perito) e non come un obbligo. La circostanza fa si che in molti casi, anche se sarebbe sempre auspicabile una partecipazione attiva del consulente di parte in modo tale da rendere efficace il suo intervento, non sia neppure richiesto un impegno che lega il professionista alla burocrazia dei tribunali. Di frequente il contributo del professionista/consulente si risolve nella stesura di osservazioni tecniche e nel loro deposito presso la cancelleria del tribunale[senza fonte], senza che la macchina della giustizia possa in alcun modo interferire negativamente sul suo lavoro, e maturando nei confronti di chi lo ha incaricato il diritto di essere subito compensato per l’opera svolta, a prescindere da liquidazioni da effettuare ad opera del giudice.
Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. È altresì esonerato da qualsiasi obbligo di cooperazione o quant'altro nei confronti dell’autorità giudiziaria (obblighi ai quali invece è sottoposto il CTU), al di fuori del divieto di ostacolare illegittimamente l'attività del consulente del giudice. Non va comunque dimenticato che la sua opera deve sempre rispettare i principi stabiliti dal proprio codice deontologico (se presente) e dai tradizionali parametri di correttezza professionale, legalità e moralità.
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http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1398
1.Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il processo. |
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 Emanuela Galdelli Italy Local time: 04:59
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5 mins confidence:   | CC.TT.PP. / Consulenti Tecnici di Parte Experts / Experts nommés par le juge
Explanation: http://fra.proz.com/kudoz/italian_to_french/law_general/3455...
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Tu as raison, CTU d'ufficio, nommés par le juge, CTP di parte, nommés par les parties.
http://it.wikipedia.org/wiki/Consulenza_giudiziale
Consulente tecnico di parte
La consulenza giudiziaria può anche prevedere l'intervento di altri professionisti che svolgono la propria opera non tanto per il giudice quanto per le parti in causa: il loro ruolo è detto consulente di parte (CTP). Il consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene l’incaricato esperto in uno specifico settore. In sostanza se un soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il caso dell’accertamento tecnico preventivo)- incarica una persona di propria fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente tecnico nominato dal giudice nell’esecuzione del suo incarico e svolga le proprie osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
L’art. 201 c.p.c. prevede che
« Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico. Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche »
In questo modo ciascuna parte in causa, di fronte alla nomina di un ausiliario tecnico da parte del giudice (il CTU infatti aiuta il giudicante nella risoluzione di problemi tecnico/scientifici ai fini della decisione della controversia), può essere difesa in modo appropriato in ragione della specificità delle osservazioni che il CTU, auspicabilmente, porterà all’attenzione dell’organo giudicante.
Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente disciplinato dal diritto privato. Il consulente tecnico di parte, infatti, è sempre pagato dalla parte che lo nomina (la quale potrà, al limite ed in caso di vittoria in causa, recuperare le spese di causa tra le quali rientrano quelle relative al proprio consulente) ed ha diritto di essere compensato in relazione alla propria parcella professionale (se presente), ma anche in base ad una eventuale convenzione stipulata con il cliente (la quale dovrà rispettare pur sempre i minimi previsti dalla propria tariffa professionale, potendo derogare invece ai massimi).
Il professionista incaricato dalla parte non deve necessariamente essere iscritto ad un albo professionale poiché il rapporto tra la parte che lo nomina ed il consulente è, più che altro, di natura fiduciaria. Ciò non toglie che di fronte alla nomina come consulente di parte di un professionista iscritto ad uno specifico albo la credibilità delle osservazioni che questo potrà svolgere sarà maggiore agli occhi del giudice, tanto più per il fatto che il giudice è invece obbligato a nominare come CTU soltanto professionisti iscritti ad appositi albi presenti in ciascun tribunale. Questo significa che, quando è nominato il CTU in una causa strettamente attinente ad una professione “protetta” (per la quale cioè è previsto un albo) converrà alle parti in causa scegliere come propri consulenti professionisti iscritti ad appositi albi; quando, invece, la materia non è poi così inquadrabile all’interno di una precisa professionalità, le parti potranno optare per professionisti che pur essendo estranei ad ordini professionali sono molto preparati in un campo specifico e possono avere addirittura una maggiore esperienza/professionalità (e quindi maggiore credibilità) di quella che può avere il tecnico incaricato dal giudice.
L'intervento dei consulenti di parte alle udienze ed, in genere, alle operazioni svolte dal CTU è –di regola- previsto dalla legge come una semplice facoltà (in quanto opera nell’esclusivo interesse della parte che intende farsi assistere dal perito) e non come un obbligo. La circostanza fa si che in molti casi, anche se sarebbe sempre auspicabile una partecipazione attiva del consulente di parte in modo tale da rendere efficace il suo intervento, non sia neppure richiesto un impegno che lega il professionista alla burocrazia dei tribunali. Di frequente il contributo del professionista/consulente si risolve nella stesura di osservazioni tecniche e nel loro deposito presso la cancelleria del tribunale[senza fonte], senza che la macchina della giustizia possa in alcun modo interferire negativamente sul suo lavoro, e maturando nei confronti di chi lo ha incaricato il diritto di essere subito compensato per l’opera svolta, a prescindere da liquidazioni da effettuare ad opera del giudice.
Al contrario del consulente tecnico nominato dal giudice, il perito di parte non deve neppure prestare giuramento (come avviene per i CTU in una apposita udienza) e non è tenuto a motivare il rifiuto di un incarico perché tutto ciò rientra nelle sue piene facoltà. È altresì esonerato da qualsiasi obbligo di cooperazione o quant'altro nei confronti dell’autorità giudiziaria (obblighi ai quali invece è sottoposto il CTU), al di fuori del divieto di ostacolare illegittimamente l'attività del consulente del giudice. Non va comunque dimenticato che la sua opera deve sempre rispettare i principi stabiliti dal proprio codice deontologico (se presente) e dai tradizionali parametri di correttezza professionale, legalità e moralità.
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http://www.overlex.com/leggiarticolo.asp?id=1398
1.Chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte residente nel distretto di corte d'appello nel quale pende il processo.
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2 hrs confidence:  
| Reference: CC.TT.PP., Consulenti Tecnici di Parte
Reference information: http://it.answers.yahoo.com/question/index?qid=2009102801245...
E' una sigla impiegata in ambito giudiziario per indicare i Consulenti Tecnici di Parte
Nel processo, quando il giudice nomina dei consulenti tecnici d'ufficio, le parti hanno la facoltà di nominare dei consulenti tecnici di parte, che sono appunto i CC.TT.PP
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Leggi qui:
http://it.wikipedia.org/wiki/Consulenza
Il consulente tecnico di parte (CTP)
È una persona alla quale una parte in causa conferisce l'incarico peritale quale esperto in uno specifico settore ovvero competente del ramo tecnico/scientifico pertinente alla causa.
Il CTP ha il compito, nell'interesse di una parte, di affiancare il CTU nell’espletamento del suo incarico e formulare osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà giunto.
Al contrario del consulente tecnico d'ufficio, il CTP non presta giuramento ed ha ampia facoltà di accettare, rifiutare o rimettere l'incarico in ogni tempo, altresì è esonerato dall'obbligo di cooperare con l’autorità giudiziaria ed ha libertà di atti e prestazioni che trova limite solo nel divieto di ostacolare illegittimamente l’attività del CTU.
Di parte: Scelti dalle parti.
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Asker: ma è di parte o è nominato dal giudice ?
Le C.T.U. c'est le Conseiller Technique Professionnel et les CC.TT.PP., Consulenti Tecnici di Parte
se traduit par Experts nommés par le juge (...mais s'ils sont "di parte" ne sont-ils pas choisis par les clients ?
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