Member since Feb '09 Working languages: Dutch to Italian English to Italian | | Lucia CARAVITA 11 yrs experience - Law graduate - WBTV- Liguria, Italy Local time: 20:35 CET (GMT+1)
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More Less | | Questions answered: 92, Questions asked: 0 Easy / 42 PRO, PRO-level points: 168 | Sample translations submitted: 2| Dutch to Italian: dagvaarding/atto di citazione | Source text - Dutch Heden oktober tweeduizendzeven,
ten verzoeke van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid XXX B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Schiedam, te dezer zake woonplaats kiezende te Rotterdam, aan […], ten kantore van de maatschap ZZZ Advocaten, Belastingadviseurs en Notariaat, van welk kantoor mrs. aaa en bbb als advocaten optreden en mr. ccc tot procureur wordt gesteld,
heb ik:
in mijn hoedanigheid als verzendende instantie zoals bedoeld in art. 2 EG-Betekeningsverordening nr. 1348/2000 (PbEG L 160/37), de vennootschap naar Italiaans recht YYY SRL, gevestigd en kantoorhoudende te , Italië, aan de , zonder bekende plaats van vestiging of kantooradres in Nederland,
1.exploot gedaan door:
Ufficio Unico degli Ufficiali Guidiziari presso la Corte d’ Appello di Roma
Viale Giulio Cesare 52
00192 ROMA,
de ontvangende instantie te Rome, Italië;
a. per post toe te zenden:
- twee afschriften van deze dagvaarding,
- een ‘aanvraag om betekening of kennisgeving’ zoals bedoeld in artikel 4 lid 3 van de verordening, door mij ingevuld in de Engelse taal,
- een vertaling van deze dagvaarding in de Italiaanse taal;
b. te verzoeken YYY SRL een afschrift van deze dagvaarding tezamen met de toegezonden vertaling te betekenen op de wijze omschreven onder 5 van genoemde aanvraag te weten betekening volgens de wet van de aangezochte staat;
c. te verzoeken mij een afschrift van het stuk toe te zenden, vergezeld van het certificaat van betekening zoals bedoeld in artikel 10 van de verordening.
2. gedagvaard om op woensdag 28 november 2007 om tien (10.00) uur, niet in persoon maar vertegenwoordigd door een procureur te verschijnen ter terechtzitting van de Rechtbank te Rotterdam, welke zitting alsdan en aldaar gehouden zal worden in het Gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein 100-125.
MET DE UITDRUKKELIJKE VERMELDING:
dat indien gedaagde niet op de eerste of op een door de rechtbank nader bepaalde roldatum bij procureur verschijnt en de voorgeschreven termijnen en formaliteiten in acht zijn genomen, de rechtbank verstek tegen haar zal verlenen en de vordering zal toewijzen, tenzij deze haar onrechtmatig of ongegrond voorkomt;
TENEINDE:
alsdan namens mijn eiseres te horen eis doen op de volgende gronden:
Feiten
1. Eiseres, hierna te noemen “XXX”, is expediteur, gespecialiseerd in het verzorgen van zowel nationale als internationale transporten van overwegend zware en volumineuze goederen. De heer is directeur van XXX.
2. Gedaagde, hierna te noemen “YYY”, is een Italiaanse producent van onder meer transformators. YYY heeft op enig moment aan de naamloze vennootschap N.V., gevestigd te Rotterdam, een transformator verkocht. Op 19 april 2007 heeft YYY XXX benaderd met het verzoek het transport van de voormelde transformator te regelen (doen vervoeren; expeditie in enge zin).
3. Op 3 mei 2007 heeft XXX per e-mail een eerste offerte aan YYY gezonden (productie 1a en 1b). In deze offerte heeft zij uitdrukkelijk haar algemene voorwaarden van toepassing verklaard, welke zij als attachment bij haar e-mail meezond (productie 2). De offerte vermeldde uitdrukkelijk dat XXX een minimale voorbereidingstijd nodig had van acht weken. Deze voorbereidingstijd hangt samen met onder andere het verkrijgen van de benodigde vergunningen voor het transport. Daarnaast was op dat moment nog niet duidelijk of de betreffende transformator ook op het daarvoor bestemde fundament kon worden geplaatst. De offerte bevatte daarom voor wat betreft de te dien aanzien nog uit te voeren werkzaamheden en de daarbij behorende kosten een voorlopige raming. Dit indicatieve element was expliciet vermeld in de tekst van de offerte (“The offloading cost have been estimated”).
4. Op vrijdag 1 juni 2007 werd XXX gebeld door YYY met de mededeling dat het transport plots zo spoedig mogelijk geregeld moest worden. Afgesproken werd dat XXX zo spoedig mogelijk bij de betreffende vervoerder de aanvraag zou plaatsen voor het transport. Met het verstrekken van deze opdracht en het geven van de instructie om zo spoedig mogelijk een vervoerder in te schakelen, accepteerde YYY de geoffreerde prijs en werkzaamheden met betrekking het doen vervoeren van de transformator van naar , inclusief de aan YYY toegezonden algemene voorwaarden. Slechts voor wat betreft de kosten van lossing van de transformator zou XXX nog een nadere offerte opmaken.
5. In dat kader gaf XXX nogmaals aan dat de eerdere offerte op dit punt indicatief was en dat zij op maandag 4 juni 2007 direct op de plaats bestemd voor ontvangst zou gaan kijken naar de mogelijkheden om de transformator te plaatsen. Naar aanleiding daarvan zou zij dan de nadere offerte sturen. XXX verzocht YYY om ook deze nadere offerte te bevestigen.
6. Naar aanleiding van het telefonisch contact tussen XXX en YYY op 1 juni 2007 zond YYY dezelfde dag aan XXX een email waarin de telefonisch gemaakte afspraken werden bevestigd (productie 3). In de email werd aangegeven dat een fax met technische gegevens (maten en gewicht en afleveradres) zou worden toegestuurd ten behoeve van de vergunningsaanvraag. XXX ontving vervolgens een in het Italiaans opgemaakte fax (productie 4). XXX, de Italiaanse taal niet machtig, verzocht YYY voor de duidelijkheid om een Engelse vertaling van voormelde fax (productie 5). YYY was echter niet in staat deze vertaling aan te leveren, maar verwees voor een samenvatting van de opdracht naar de SCL SOP, die ten behoeve van de opdracht per email aan XXX was toegezonden (productie 6 en 7).
| Translation - Italian
Addì, ottobre duemila e sette,
su istanza della società a responsabilità limitata di diritto olandese XXX B.V., con sede legale e sede operativa in Schiedam (Paesi Bassi), elettivamente domiciliata ai fini della presente causa in Rotterdam presso lo studio legale, fiscale e notarile ZZZ Advocaten, Belastingadviseurs en Notariaat, sito all’indirizzo in […], di cui mr. aaa e mr. bbb intervengono in qualità di avvocati mentre mr. ccc interviene in veste di procuratore legale di Parte attrice in forza del mandato conferitogli;
Ho io:
provveduto, nella mia veste di autorità competente a trasmettere atti giudiziari ai sensi dell’art. 2 del Regolamento CE n. 1348/2000 del Consiglio dell’Unione Europea del 29 maggio 2000 (G.U. delle Comunità europee L 160/37), a citare la società di diritto italiano YYY SRL, con sede legale e sede operativa in Italia, , in Via , senza domicilio e sede noti nei Paesi Bassi,
1. con atto di notifica tramite:
Ufficio Unico degli Ufficiali Giudiziari presso la Corte d’ Appello di Roma
Viale Giulio Cesare 52
00192 ROMA,
l’organo ricevente in Roma, Italia
a. trasmettendo a mezzo posta:
- il presente atto di citazione in duplice copia,
- una ‘Domanda di notificazione o comunicazione degli atti’ ai sensi dell’articolo 4, co. 3, del Regolamento, da me compilata in lingua inglese,
- una traduzione del presente atto di citazione in lingua italiana;
b. con richiesta all’organo ricevente di notificare a YYY SRL copia del presente atto di citazione congiuntamente alla relativa traduzione trasmessa in allegato, secondo le modalità prescritte al punto 5 della domanda menzionata ovvero secondo le modalità previste dalla legge dello Stato richiesto;
c. con richiesta di inviarmi copia dell’atto notificato accompagnato dal certificato di notifica di cui all’articolo 10 del Regolamento.
2. con l’invito a comparire in giudizio il giorno mercoledì 28 novembre 2007 alle ore dieci (10.00) di rito, non in persona ma a mezzo procuratore legale, all’udienza del Tribunale di Rotterdam, che si terrà nella nota sede del Palazzo di Giustizia ivi sito all’indirizzo in Wilhelminaplein 100-125.
CON ESPRESSO AVVERTIMENTO CHE:
qualora Parte convenuta non provveda a comparire in giudizio alla prima data utile o in altra data d’udienza fissata dal Tribunale e tutti i termini e tutte le formalità di rito prescritti siano stati rispettati, il Giudice provvederà a dichiarare la sua contumacia con accoglimento della domanda giudiziale sempre che lo stesso non rilevi un vizio o l’infondatezza di quest’ultima;
PER IVI:
sentire accogliere le seguenti pretese e conclusioni a nome della mia richiedente:
In Fatto
1. Parte attrice, in prosieguo denominata ‘XXX’, è spedizioniere specializzato in trasporti nazionali e internazionali di merci prevalentemente pesanti e voluminose. Il signor è direttore di XXX.
2. Parte convenuta, in prosieguo denominata ‘YYY’, è un’azienda produttrice, tra l’altro, di trasformatori. YYY ha venduto qualche tempo fa un trasformatore alla società per azioni di diritto olandese N.V. di Rotterdam. Il 19 aprile 2007, YYY contattava XXX per l’organizzazione del trasporto (per far eseguire il trasporto; spedizione nel senso stretto del termine) del trasformatore di cui in precedenza.
3. Il 3 maggio 2007, XXX inviava un primo preventivo per e-mail a YYY (Produzione 1a e 1b). In detto preventivo essa dichiarava esplicitamente l’applicabilità delle sue condizioni generali peraltro trasmesse in allegato a detta e-mail (Produzione 2). In quello stesso preventivo XXX, inoltre, dichiarava esplicitamente che avrebbe avuto bisogno di un periodo preparatorio minimo di otto settimane. Detto periodo preparatorio dipende tra le altre cose dall’ottenimento delle autorizzazioni necessarie per il trasporto. Inoltre, il preventivo era ancora indicativo visto che in quel momento non era ancora chiaro se il trasformatore in questione poteva essere installato sul basamento previsto. Il preventivo perciò, per quanto riguarda le attività ancora da svolgere nonché i relativi costi, riguardava ancora una stima iniziale. Detto carattere indicativo del preventivo era stato esplicitamente dichiarato nello stesso preventivo (“The offloading cost have been estimated” ovvero “I costi di scarico sono stati stimati”).
4. Il venerdì 1 giugno 2007 XXX veniva contattata telefonicamente da YYY che la informava che improvvisamente il trasporto doveva essere effettuato con la massima urgenza. Le parti convenivano che XXX avrebbe dovuto inoltrare al più presto la richiesta di trasporto presso il vettore interessato. Con il conferimento di detto incarico e la richiesta di ingaggiare al più presto un vettore, YYY accettava il prezzo e le attività offerte in merito alla spedizione del trasformatore da a nonché le condizioni generali inviate a YYY. Solo per quanto riguarda i costi di scarico del trasformatore, XXX avrebbe provveduto a preparare un nuovo preventivo.
5. A tal proposito, XXX precisava ancora una volta che su questo punto, il precedente preventivo era puramente indicativo e che il lunedì 4 giugno 2007 si sarebbe recata direttamente sul luogo di destinazione per verificare le possibilità di installazione del trasformatore. In seguito avrebbe inviato un altro preventivo. XXX domandava a YYY di confermare anche quest’altro preventivo.
6. In seguito al contatto telefonico intercorso tra XXX e YYY in data 1 giugno 2007, YYY inviava quello stesso giorno ad XXX un’e-mail di conferma degli accordi presi telefonicamente (Produzione 3). In detta e-mail si comunicava che i dati tecnici (misure, peso e indirizzo della consegna) ai fini della domanda delle autorizzazioni necessarie sarebbero stati inviati per fax. XXX riceveva successivamente un fax in lingua italiana (Produzione 4). XXX, che non conosce bene la lingua italiana, domandava a YYY di inviare per questioni di chiarezza la traduzione del fax in lingua inglese (Produzione 5). YYY però non è stato in grado di inviare la traduzione richiesta, ma rimandava per un riassunto dell’incarico al SCL SOP che era stato inviato ad XXX per e-mail ai fini dell’incarico (Produzione 6 e 7).
| | English to Italian: Measures against Anticompetitive Activities/Misure contro Attività Anticoncorrenziali | Source text - English Sezione 10: Concorrenza
Art. 103 Misure contro Attività Anticoncorrenziali
1. Considerato che le Attività Anticoncorrenziali possono annullare ovvero pregiudicare i benefici della liberalizzazione del commercio e degli investimenti nonché impedire il funzionamento efficace del proprio mercato, ciascuna delle Parti adotterà tutte quelle misure che considera appropriate a contrastare dette Attività Anticoncorrenziali nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
2. Dette misure saranno adottate in conformità ai principi di trasparenza, non discriminazione ed equità dei regimi procedurali.
3. Ai fini della presente Sezione, il termine “attività anticoncorrenziale” significherà qualsivoglia condotta o transazione che possa essere soggetta a penali, sanzioni ovvero a risarcimento ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza di ciascuna delle Parti. In particolare il termine comprende:
(a) la monopolizzazione privata, l’ingiustificata restrizione degli scambi e le pratiche commerciali sleali ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza del Giappone; e
(b) gli accordi illeciti tra imprese e le pratiche sleali di imprese che vantano una posizione dominante ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza della Svizzera.
Art. 104 Cooperazione nell’Affrontare Attività Anticoncorrenziali
1. Le Parti, in conformità con le proprie disposizioni legislative e regolamentari, coopereranno nell’affrontare Attività Anticoncorrenziali subordinatamente alle proprie risorse disponibili, al fine di contribuire all’effettiva applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza di ciascuna delle Parti tramite lo sviluppo di una relazione di cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza delle Parti, evitando ovvero diminuendo di conseguenza la possibilità di conflitti tra le Parti in tutte le questioni attinenti all’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza di ciascuna delle Parti.
2. I dettagli e le procedure di cooperazione ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono specificati alla Sezione 3 dell’Accordo di applicazione (Implementing Agreement).
Art. 105 Consultazioni
Una volta espletate tutte le procedure applicabili di cui all’articolo 104, la Parte che ritiene che persistano effetti negativi sugli scambi causati da un’attività anticoncorrenziale può richiedere all’altra Parte di avviare consultazioni nel Comitato Misto al fine di eliminare detti effetti negativi sugli scambi. Le consultazioni all’interno del Comitato Misto:
(a) non prenderanno in esame l’idoneità dell’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza da parte dell’autorità garante della concorrenza di ciascuna delle Parti; e
(b) non violeranno l’indipendenza dell’autorità garante della concorrenza di ciascuna delle Parti nell’esercizio della propria autorità.
Art. 106 Non applicabilità del Paragrafo 1 dell’articolo 5 e della Sezione 14
1. Il comma 1 dell’articolo 5 e la Sezione 14 non sono suscettibili di applicazione alla presente Sezione.
2. La Sezione 3 dell’Implementing Agreement stabilisce i dettagli e le procedure per lo scambio delle informazioni, comprese le informazioni confidenziali, di cui alla presente Sezione.
Sezione 11: Proprietà intellettuale
Art. 107 Disposizioni Generali
1. Le Parti provvederanno a garantire ed assicurare una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria della proprietà intellettuale nonché a promuovere l’efficienza e la trasparenza nell’amministrazione dei rispettivi regimi di protezione della proprietà intellettuale e provvederanno a misure idonee a garantire un’adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale contro ogni violazione, contraffazione e pirateria, ai sensi di quanto disposto alla presente Sezione nonché degli accordi internazionali di cui le Parti sono entrambe firmatarie.
2. L’espressione “proprietà intellettuale ” di cui alla presente Sezione significa tutte le categorie di proprietà intellettuale :
(a) che siano oggetto dell’articolo 114 fino all’articolo 121; e/o
(b) che siano coperte dall’Accordo TRIPS e/o dagli accordi internazionali pertinenti di cui all’Accordo TRIPS.
3. Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare gli obblighi concernenti la proprietà intellettuale dedotti dagli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono parti firmatarie alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo e ogni successivo emendamento che diventerà operante per entrambe le Parti, compreso quanto segue:
(a) l’Accordo TRIPS;
(b) la Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a L’Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967, ed emendata il 28 settembre 1979 (in prosieguo “la Convenzione di Parigi”);
(c) il Trattato di cooperazione in materia di brevetti internazionali concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 28 settembre 1979, modificato il 3 febbraio 1984 e da ultimo il 3 ottobre 2001;
(d) il Trattato di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti concluso a Strasburgo il 24 marzo 1971, modificato il 28 settembre 1979;
(e) il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale concluso a Budapest il 28 aprile 1977 e modificato il 26 settembre 1980;
(f) la Convenzione internazionale (del 19991) per la protezione delle nuove varietà vegetali firmata il 2 dicembre 1961, rivista a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e da ultimo il 19 marzo 1991 (in prosieguo “la Convenzione UPOV 1991”);
(g) il Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e modificato il 3 ottobre 2006;
(h) il Trattato sul Diritto dei Marchi adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994;
(i) l’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Nizza il 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed a Ginevra il 13 maggio 1977, e modificato il 28 settembre 1979;
(j) l’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza firmato a Madrid il 14 aprile 1891;
(k) la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche firmata a Berna il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e da ultimo a Parigi il 24 luglio 1971, ed emendata il 28 settembre 1979 (in prosieguo “la Convenzione di Berna”);
(l) la convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo “la Convenzione di Roma”);
(m) la Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la duplicazione non autorizzata dei loro fonogrammi firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971;
(n) il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore firmato a Ginevra il 20 dicembre 1996; e
(o) il Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi firmato a Ginevra il 20 dicembre 1996 (in prosieguo “il WPPT”).
4. Nel riconoscimento congiunto dell’importanza degli accordi multilaterali che seguono ai fini delle iniziative internazionali volte a proteggere la proprietà intellettuale, ciascuna delle Parti si adopera a ratificare ovvero ad aderire agli accordi multilaterali che seguono di cui non sia ancora parte:
(a) il Trattato sul diritto dei brevetti (PLT) adottato a Ginevra il 1 giugno 2000;
(b) il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi adottato in Singapore il 27 marzo 2006; e
(c) l’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali adottato dalla Conferenza Diplomatica di Ginevra il 2 luglio 1999.
Art. 108 Trattamento Nazionale
1. Ciascuna delle Parti accorderà ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno vantaggioso rispetto al trattamento accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 5 dell’Accordo TRIPS.
2. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 109, il termine “cittadini” avrà lo stesso significato di cui all’Accordo TRIPS, mentre il termine “protezione” comprenderà qualsiasi questione inerente all’esistenza, all’acquisizione, all’ambito, al mantenimento ed alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nonché tutte le questioni inerenti all’uso dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplate nella presente Sezione.
Art. 109 Trattamento della Nazione più Favorita
1. Ciascuna delle Parti accorderà ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno vantaggioso rispetto al trattamento accordato ai cittadini di una non-Parte in materia di protezione della proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 5 dell’Accordo TRIPS.
2. Il comma 1 non sarà inteso ad obbligare nessuna delle Parti ad accordare ai cittadini dell’altra Parte un qualsiasi trattamento accordato ai cittadini di una non-Parte in virtù di un qualsiasi accordo volto ad evitare doppie imposizioni.
Art. 110 Incremento dell’Efficienza delle Questioni Procedurali
Per un’amministrazione efficiente del regime di protezione della proprietà intellettuale, ciascuna delle Parti adotterà misure adeguate per incrementare l’efficienza delle proprie procedure amministrative in materia di proprietà intellettuale.
Art. 111 Acquisizione dei Diritti di Proprietà Intellettuale
1. Se l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, ciascuna delle Parti farà in modo che, a prescindere dal fatto che sia stata inoltrata una domanda di concessione o di registrazione di un diritto di proprietà intellettuale come domanda nazionale o internazionale ai sensi degli accordi internazionali vigenti, le procedure di concessione o di registrazione del diritto, fatta salva la conformità alle condizioni fondamentali per l'acquisizione del diritto, consentano la concessione o la registrazione del diritto entro un periodo ragionevole di tempo onde evitare un'indebita abbreviazione della durata della protezione
2. Ciascuna delle Parti renderà le proprie procedure in merito all’esame delle indicazioni dei prodotti e servizi che hanno ottenuto la qualifica sotto le classi indicate nelle domande di registrazione dei marchi, quanto più trasparenti possibili.
Art. 112 Trasparenza
Al fine di promuovere ulteriormente la trasparenza nell’amministrazione del regime di protezione della propria proprietà intellettuale, ciascuna delle Parti adotterà misure appropriate concesse per quanto possibile dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari per:
(a) pubblicare informazioni sulle:
(i) domande e sulla concessione di brevetti;
(ii) registrazioni di modelli di utilità e di disegni e modelli industriali;
(iii) registrazioni di marchi e sulle relative domande;
(iv) registrazioni di schemi di configurazione dei circuiti integrati; e
(v) registrazioni di nuove varietà di piante e sulle relative domande,
mettere a disposizione del pubblico le informazioni contenute nei relativi fascicoli;
(b) mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle domande di sospensione da parte delle autorità competenti del rilascio dei prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale come misura limite; e
(c) mettere a disposizione del pubblico le informazioni sui propri sforzi volti ad assicurare l’effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale nonché tutte le informazioni relative al proprio regime di tutela della proprietà intellettuale .
Art. 113 Promozione della Consapevolezza Pubblica Concernente la Protezione
della Proprietà Intellettuale
Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie ad aumentare la consapevolezza pubblica della protezione della proprietà intellettuale compresi i progetti educativi e di diffusione sull’uso della proprietà intellettuale e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Art. 114 Diritto d’Autore e Diritti Connessi
1. Senza pregiudicare gli obblighi di cui agli accordi internazionali e di cui le Parti sono firmatarie, ciascuna delle Parti, in conformità con le proprie disposizioni legislative ed i propri regolamentari, garantisce ed assicura una protezione adeguata ed effettiva agli autori delle opere, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione rispettivamente per le loro opere, esecuzioni, fonogrammi e trasmissioni.
2. Oltre alla protezione di cui al paragrafo 1, ciascuna delle Parti garantisce ed assicura la protezione di cui all’articolo 5 ed all’articolo 6 del WPPT agli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive.
3. Ciascuna delle Parti assicura che un organismo di radiodiffusione nella Parte avrà almeno del diritto esclusivo di autorizzare quanto segue: la fissazione, la riproduzione di fissazioni nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro emissioni televisive su filo o via etere in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.
4. Ciascuna delle Parti ha la facoltà, nella propria legislazione nazionale, di provvedere allo stesso tipo di limitazioni o eccezioni di cui all’articolo 16 del WPPT in merito alla protezione degli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive nonché alla protezione degli organismi di radiodiffusione, nella misura in cui dette limitazioni ed eccezioni siano compatibili con la Convenzione di Roma.
5. Ciascuna delle Parti assicura che l’autore avrà il diritto, indipendentemente dai diritti economici dello stesso autore ed anche dopo il trasferimento di detti diritti, di rivendicare la paternità dell’opera e di contestare ogni distorsione, mutilazione o altro tipo di modifica, ovvero ogni altra azione derogatoria in merito all’opera in questione, che possa recare pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione.
6. I diritti garantiti all’autore ai sensi e per gli effetti del paragrafo 5, dopo il suo decesso, saranno mantenuti almeno fino alla scadenza dei diritti economici, e saranno esercitabili dalle persone ovvero dalle istituzione autorizzate dalla legislazione della Parte in cui viene rivendicata la protezione.
7. I diritti garantiti ai sensi e per gli effetti del paragrafo 5 e del paragrafo 6 saranno garantiti, mutatis mutandis, agli artisti interpreti o esecutori in merito alle loro esibizioni dal vivo fonetiche o visive, ovvero alle loro esibizioni fissate su fonogrammi o alle loro fissazioni audiovisive.
8. Ciascuna delle Parti assicura che la durata generale della protezione garantita all’opera si estenderà per tutta la vita dell’autore e per almeno i 50 anni successivi alla sua morte.
9. Ciascuna delle Parti assicura che la durata della protezione per i diritti connessi nonché per i diritti d’autore la cui durata venga calcolata su presupposti diversi dalla vita della persona fisica, non potrà essere inferiore:
(a) per le opere, ai 50 anni successivi alla pubblicazione autorizzata ovvero qualora detta pubblicazione autorizzata non intervenga nei 50 anni successivi alla realizzazione dell’opera, non sarà inferiore ai 50 anni successivi alla realizzazione;
(b) per i fonogrammi, ai 50 anni successivi alla pubblicazione autorizzata ovvero qualora detta pubblicazione autorizzata non intervenga nei 50 anni successivi alla fissazione del fonogramma, non sarà inferiore ai 50 anni successivi alla fissazione;
(c) per le esibizioni, ai 50 anni successivi all’esibizione; ovvero
(d) per le radiodiffusioni, ai 50 anni successivi alla radiodiffusione.
10. Per alcune categorie di opere, ciascuna delle Parti provvederà a che la durata della protezione equivalga alla vita dell’autore e che si estenda per almeno ai 70 anni successivi alla sua morte, ovvero ai 70 anni successivi alla pubblicazione autorizzata ovvero, qualora detta pubblicazione autorizzata non intervenga nei 70 anni successivi alla realizzazione dell’opera, che si estenda almeno ai 70 anni successivi alla realizzazione della medesima.
11. Una Parte può essere liberata dai propri obblighi ai sensi e per gli effetti del presente articolo laddove trovino applicazione le esenzioni di cui agli articoli 7 e 7bis della Convenzione di Berna.
12. Ciascuna delle Parti assicurerà il trattamento non discriminatorio per i titolari di un diritto d’autore tutelato in seno all’altra Parte in merito al godimento ed all’esercizio dei diritti d’autore, a prescindere dal fatto che detti diritti d’autore siano registrati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari della prima Parte.
Art. 115 Marchi
1. Ciascun segno ovvero qualsiasi combinazione di segni in grado di distinguere prodotti o servizi di un’azienda da quelli di altre aziende, sarà idoneo a costituire un marchio. Detti segni, in particolare le parole compresi nomi propri, lettere, numeri, elementi figurativi, forme tridimensionali e combinazioni cromatiche nonché qualsivoglia combinazione di detti segni distintivi, potranno essere registrati come marchi. Laddove i segni distintivi non siano interamente in grado di distinguere i prodotti o i servizi pertinenti, ciascuna delle Parti potrà far dipendere la loro suscettibilità di essere registrati come marchio dalla caratteristica distintiva sancita dall’uso. Ciascuna delle Parti, quale condizione della registrazione, può richiedere a che i segni siano visivamente percettibili.
2. Ciascuna delle Parti protegge i marchi in conformità all’articolo 6bis della Convenzione di Parigi ed ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 16 dell’Accordo TRIPS.
3. Le Parti ribadiscono l’importanza della raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protezione of Well-Known Marks) adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale e dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) (1999) nonché della raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni in materia di protezione dei marchi ed altri diritti di proprietà industriale su segni distintivi, in Internet (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protezione of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet) adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale e dall’Assemblea Generale dell’OMPI nel 2001 in vista di un rafforzamento della protezione dei segni distintivi in Internet.
4. Ciascuna delle Parti assicura che il titolare di un marchio registrato avrà il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. Ai fini del presente paragrafo, con il termine “uso” di setti segni si intende anche solo l’importazione e l’esportazione di prodotti o confezioni di prodotti su cui sia impresso il segno.
5. Il Paragrafo 4 sarà suscettibile di applicazione anche laddove si tratti di importazione o esportazione di piccole quantità di prodotti nella misura in cui l’importazione o l’esportazione violino il diritto conferito dal marchio registrato ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui al paragrafo 4 non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà delle Parti di concedere diritti in base all'uso.
| Translation - Italian Sezione 10: Concorrenza
Art. 103 Misure contro Attività Anticoncorrenziali
1. Considerato che le Attività Anticoncorrenziali possono annullare ovvero pregiudicare i benefici della liberalizzazione del commercio e degli investimenti nonché impedire il funzionamento efficace del proprio mercato, ciascuna delle Parti adotterà tutte quelle misure che considera appropriate a contrastare dette Attività Anticoncorrenziali nel rispetto delle proprie disposizioni legislative e regolamentari.
2. Dette misure saranno adottate in conformità ai principi di trasparenza, non discriminazione ed equità dei regimi procedurali.
3. Ai fini della presente Sezione, il termine “attività anticoncorrenziale” significherà qualsivoglia condotta o transazione che possa essere soggetta a penali, sanzioni ovvero a risarcimento ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza di ciascuna delle Parti. In particolare il termine comprende:
(a) la monopolizzazione privata, l’ingiustificata restrizione degli scambi e le pratiche commerciali sleali ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza del Giappone; e
(b) gli accordi illeciti tra imprese e le pratiche sleali di imprese che vantano una posizione dominante ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza della Svizzera.
Art. 104 Cooperazione nell’Affrontare Attività Anticoncorrenziali
1. Le Parti, in conformità con le proprie disposizioni legislative e regolamentari, coopereranno nell’affrontare Attività Anticoncorrenziali subordinatamente alle proprie risorse disponibili, al fine di contribuire all’effettiva applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza di ciascuna delle Parti tramite lo sviluppo di una relazione di cooperazione tra le autorità garanti della concorrenza delle Parti, evitando ovvero diminuendo di conseguenza la possibilità di conflitti tra le Parti in tutte le questioni attinenti all’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza di ciascuna delle Parti.
2. I dettagli e le procedure di cooperazione ai sensi e per gli effetti del presente articolo sono specificati alla Sezione 3 dell’Accordo di applicazione (Implementing Agreement).
Art. 105 Consultazioni
Una volta espletate tutte le procedure applicabili di cui all’articolo 104, la Parte che ritiene che persistano effetti negativi sugli scambi causati da un’attività anticoncorrenziale può richiedere all’altra Parte di avviare consultazioni nel Comitato Misto al fine di eliminare detti effetti negativi sugli scambi. Le consultazioni all’interno del Comitato Misto:
(a) non prenderanno in esame l’idoneità dell’applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza da parte dell’autorità garante della concorrenza di ciascuna delle Parti; e
(b) non violeranno l’indipendenza dell’autorità garante della concorrenza di ciascuna delle Parti nell’esercizio della propria autorità.
Art. 106 Non applicabilità del Paragrafo 1 dell’articolo 5 e della Sezione 14
1. Il comma 1 dell’articolo 5 e la Sezione 14 non sono suscettibili di applicazione alla presente Sezione.
2. La Sezione 3 dell’Implementing Agreement stabilisce i dettagli e le procedure per lo scambio delle informazioni, comprese le informazioni confidenziali, di cui alla presente Sezione.
Sezione 11: Proprietà intellettuale
Art. 107 Disposizioni Generali
1. Le Parti provvederanno a garantire ed assicurare una protezione adeguata, effettiva e non discriminatoria della proprietà intellettuale nonché a promuovere l’efficienza e la trasparenza nell’amministrazione dei rispettivi regimi di protezione della proprietà intellettuale e provvederanno a misure idonee a garantire un’adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale contro ogni violazione, contraffazione e pirateria, ai sensi di quanto disposto alla presente Sezione nonché degli accordi internazionali di cui le Parti sono entrambe firmatarie.
2. L’espressione “proprietà intellettuale ” di cui alla presente Sezione significa tutte le categorie di proprietà intellettuale :
(a) che siano oggetto dell’articolo 114 fino all’articolo 121; e/o
(b) che siano coperte dall’Accordo TRIPS e/o dagli accordi internazionali pertinenti di cui all’Accordo TRIPS.
3. Le Parti ribadiscono il loro impegno a rispettare gli obblighi concernenti la proprietà intellettuale dedotti dagli accordi internazionali di cui entrambe le Parti sono parti firmatarie alla data dell’entrata in vigore del presente Accordo e ogni successivo emendamento che diventerà operante per entrambe le Parti, compreso quanto segue:
(a) l’Accordo TRIPS;
(b) la Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale conclusa a Parigi il 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles il 14 dicembre 1900, a Washington il 2 giugno 1911, a L’Aja il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934, a Lisbona il 31 ottobre 1958 e da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967, ed emendata il 28 settembre 1979 (in prosieguo “la Convenzione di Parigi”);
(c) il Trattato di cooperazione in materia di brevetti internazionali concluso a Washington il 19 giugno 1970, modificato il 28 settembre 1979, modificato il 3 febbraio 1984 e da ultimo il 3 ottobre 2001;
(d) il Trattato di Strasburgo concernente la classificazione internazionale dei brevetti concluso a Strasburgo il 24 marzo 1971, modificato il 28 settembre 1979;
(e) il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale concluso a Budapest il 28 aprile 1977 e modificato il 26 settembre 1980;
(f) la Convenzione internazionale (del 19991) per la protezione delle nuove varietà vegetali firmata il 2 dicembre 1961, rivista a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 e da ultimo il 19 marzo 1991 (in prosieguo “la Convenzione UPOV 1991”);
(g) il Protocollo relativo all’Accordo di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi adottato a Madrid il 27 giugno 1989 e modificato il 3 ottobre 2006;
(h) il Trattato sul Diritto dei Marchi adottato a Ginevra il 27 ottobre 1994;
(i) l’Accordo di Nizza relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, firmato a Nizza il 15 giugno 1957, riveduto a Stoccolma il 14 luglio 1967 ed a Ginevra il 13 maggio 1977, e modificato il 28 settembre 1979;
(j) l’Accordo di Madrid sulla repressione delle false o ingannevoli indicazioni di provenienza firmato a Madrid il 14 aprile 1891;
(k) la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche firmata a Berna il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e da ultimo a Parigi il 24 luglio 1971, ed emendata il 28 settembre 1979 (in prosieguo “la Convenzione di Berna”);
(l) la convenzione internazionale per la protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione firmata a Roma il 26 ottobre 1961 (in prosieguo “la Convenzione di Roma”);
(m) la Convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la duplicazione non autorizzata dei loro fonogrammi firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971;
(n) il Trattato dell'OMPI sul diritto d'autore firmato a Ginevra il 20 dicembre 1996; e
(o) il Trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi firmato a Ginevra il 20 dicembre 1996 (in prosieguo “il WPPT”).
4. Nel riconoscimento congiunto dell’importanza degli accordi multilaterali che seguono ai fini delle iniziative internazionali volte a proteggere la proprietà intellettuale, ciascuna delle Parti si adopera a ratificare ovvero ad aderire agli accordi multilaterali che seguono di cui non sia ancora parte:
(a) il Trattato sul diritto dei brevetti (PLT) adottato a Ginevra il 1 giugno 2000;
(b) il Trattato di Singapore sul diritto dei marchi adottato in Singapore il 27 marzo 2006; e
(c) l’Atto di Ginevra dell’Accordo dell’Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali adottato dalla Conferenza Diplomatica di Ginevra il 2 luglio 1999.
Art. 108 Trattamento Nazionale
1. Ciascuna delle Parti accorderà ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno vantaggioso rispetto al trattamento accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 5 dell’Accordo TRIPS.
2. Ai fini del presente articolo e dell’articolo 109, il termine “cittadini” avrà lo stesso significato di cui all’Accordo TRIPS, mentre il termine “protezione” comprenderà qualsiasi questione inerente all’esistenza, all’acquisizione, all’ambito, al mantenimento ed alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale nonché tutte le questioni inerenti all’uso dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplate nella presente Sezione.
Art. 109 Trattamento della Nazione più Favorita
1. Ciascuna delle Parti accorderà ai cittadini dell’altra Parte un trattamento non meno vantaggioso rispetto al trattamento accordato ai cittadini di una non-Parte in materia di protezione della proprietà intellettuale ai sensi dell’articolo 4 e dell’articolo 5 dell’Accordo TRIPS.
2. Il comma 1 non sarà inteso ad obbligare nessuna delle Parti ad accordare ai cittadini dell’altra Parte un qualsiasi trattamento accordato ai cittadini di una non-Parte in virtù di un qualsiasi accordo volto ad evitare doppie imposizioni.
Art. 110 Incremento dell’Efficienza delle Questioni Procedurali
Per un’amministrazione efficiente del regime di protezione della proprietà intellettuale, ciascuna delle Parti adotterà misure adeguate per incrementare l’efficienza delle proprie procedure amministrative in materia di proprietà intellettuale.
Art. 111 Acquisizione dei Diritti di Proprietà Intellettuale
1. Se l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale è subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, ciascuna delle Parti farà in modo che, a prescindere dal fatto che sia stata inoltrata una domanda di concessione o di registrazione di un diritto di proprietà intellettuale come domanda nazionale o internazionale ai sensi degli accordi internazionali vigenti, le procedure di concessione o di registrazione del diritto, fatta salva la conformità alle condizioni fondamentali per l'acquisizione del diritto, consentano la concessione o la registrazione del diritto entro un periodo ragionevole di tempo onde evitare un'indebita abbreviazione della durata della protezione
2. Ciascuna delle Parti renderà le proprie procedure in merito all’esame delle indicazioni dei prodotti e servizi che hanno ottenuto la qualifica sotto le classi indicate nelle domande di registrazione dei marchi, quanto più trasparenti possibili.
Art. 112 Trasparenza
Al fine di promuovere ulteriormente la trasparenza nell’amministrazione del regime di protezione della propria proprietà intellettuale, ciascuna delle Parti adotterà misure appropriate concesse per quanto possibile dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari per:
(a) pubblicare informazioni sulle:
(i) domande e sulla concessione di brevetti;
(ii) registrazioni di modelli di utilità e di disegni e modelli industriali;
(iii) registrazioni di marchi e sulle relative domande;
(iv) registrazioni di schemi di configurazione dei circuiti integrati; e
(v) registrazioni di nuove varietà di piante e sulle relative domande,
mettere a disposizione del pubblico le informazioni contenute nei relativi fascicoli;
(b) mettere a disposizione del pubblico le informazioni sulle domande di sospensione da parte delle autorità competenti del rilascio dei prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale come misura limite; e
(c) mettere a disposizione del pubblico le informazioni sui propri sforzi volti ad assicurare l’effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale nonché tutte le informazioni relative al proprio regime di tutela della proprietà intellettuale .
Art. 113 Promozione della Consapevolezza Pubblica Concernente la Protezione
della Proprietà Intellettuale
Le Parti adotteranno tutte le misure necessarie ad aumentare la consapevolezza pubblica della protezione della proprietà intellettuale compresi i progetti educativi e di diffusione sull’uso della proprietà intellettuale e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Art. 114 Diritto d’Autore e Diritti Connessi
1. Senza pregiudicare gli obblighi di cui agli accordi internazionali e di cui le Parti sono firmatarie, ciascuna delle Parti, in conformità con le proprie disposizioni legislative ed i propri regolamentari, garantisce ed assicura una protezione adeguata ed effettiva agli autori delle opere, agli artisti interpreti o esecutori, ai produttori di fonogrammi ed agli organismi di radiodiffusione rispettivamente per le loro opere, esecuzioni, fonogrammi e trasmissioni.
2. Oltre alla protezione di cui al paragrafo 1, ciascuna delle Parti garantisce ed assicura la protezione di cui all’articolo 5 ed all’articolo 6 del WPPT agli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive.
3. Ciascuna delle Parti assicura che un organismo di radiodiffusione nella Parte avrà almeno del diritto esclusivo di autorizzare quanto segue: la fissazione, la riproduzione di fissazioni nonché la messa a disposizione del pubblico delle loro emissioni televisive su filo o via etere in modo che chiunque possa liberamente accedervi da un luogo o in un momento di sua scelta.
4. Ciascuna delle Parti ha la facoltà, nella propria legislazione nazionale, di provvedere allo stesso tipo di limitazioni o eccezioni di cui all’articolo 16 del WPPT in merito alla protezione degli artisti interpreti o esecutori per le loro esibizioni visive nonché alla protezione degli organismi di radiodiffusione, nella misura in cui dette limitazioni ed eccezioni siano compatibili con la Convenzione di Roma.
5. Ciascuna delle Parti assicura che l’autore avrà il diritto, indipendentemente dai diritti economici dello stesso autore ed anche dopo il trasferimento di detti diritti, di rivendicare la paternità dell’opera e di contestare ogni distorsione, mutilazione o altro tipo di modifica, ovvero ogni altra azione derogatoria in merito all’opera in questione, che possa recare pregiudizio al proprio onore o alla propria reputazione.
6. I diritti garantiti all’autore ai sensi e per gli effetti del paragrafo 5, dopo il suo decesso, saranno mantenuti almeno fino alla scadenza dei diritti economici, e saranno esercitabili dalle persone ovvero dalle istituzione autorizzate dalla legislazione della Parte in cui viene rivendicata la protezione.
7. I diritti garantiti ai sensi e per gli effetti del paragrafo 5 e del paragrafo 6 saranno garantiti, mutatis mutandis, agli artisti interpreti o esecutori in merito alle loro esibizioni dal vivo fonetiche o visive, ovvero alle loro esibizioni fissate su fonogrammi o alle loro fissazioni audiovisive.
8. Ciascuna delle Parti assicura che la durata generale della protezione garantita all’opera si estenderà per tutta la vita dell’autore e per almeno i 50 anni successivi alla sua morte.
9. Ciascuna delle Parti assicura che la durata della protezione per i diritti connessi nonché per i diritti d’autore la cui durata venga calcolata su presupposti diversi dalla vita della persona fisica, non potrà essere inferiore:
(a) per le opere, ai 50 anni successivi alla pubblicazione autorizzata ovvero qualora detta pubblicazione autorizzata non intervenga nei 50 anni successivi alla realizzazione dell’opera, non sarà inferiore ai 50 anni successivi alla realizzazione;
(b) per i fonogrammi, ai 50 anni successivi alla pubblicazione autorizzata ovvero qualora detta pubblicazione autorizzata non intervenga nei 50 anni successivi alla fissazione del fonogramma, non sarà inferiore ai 50 anni successivi alla fissazione;
(c) per le esibizioni, ai 50 anni successivi all’esibizione; ovvero
(d) per le radiodiffusioni, ai 50 anni successivi alla radiodiffusione.
10. Per alcune categorie di opere, ciascuna delle Parti provvederà a che la durata della protezione equivalga alla vita dell’autore e che si estenda per almeno ai 70 anni successivi alla sua morte, ovvero ai 70 anni successivi alla pubblicazione autorizzata ovvero, qualora detta pubblicazione autorizzata non intervenga nei 70 anni successivi alla realizzazione dell’opera, che si estenda almeno ai 70 anni successivi alla realizzazione della medesima.
11. Una Parte può essere liberata dai propri obblighi ai sensi e per gli effetti del presente articolo laddove trovino applicazione le esenzioni di cui agli articoli 7 e 7bis della Convenzione di Berna.
12. Ciascuna delle Parti assicurerà il trattamento non discriminatorio per i titolari di un diritto d’autore tutelato in seno all’altra Parte in merito al godimento ed all’esercizio dei diritti d’autore, a prescindere dal fatto che detti diritti d’autore siano registrati ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari della prima Parte.
Art. 115 Marchi
1. Ciascun segno ovvero qualsiasi combinazione di segni in grado di distinguere prodotti o servizi di un’azienda da quelli di altre aziende, sarà idoneo a costituire un marchio. Detti segni, in particolare le parole compresi nomi propri, lettere, numeri, elementi figurativi, forme tridimensionali e combinazioni cromatiche nonché qualsivoglia combinazione di detti segni distintivi, potranno essere registrati come marchi. Laddove i segni distintivi non siano interamente in grado di distinguere i prodotti o i servizi pertinenti, ciascuna delle Parti potrà far dipendere la loro suscettibilità di essere registrati come marchio dalla caratteristica distintiva sancita dall’uso. Ciascuna delle Parti, quale condizione della registrazione, può richiedere a che i segni siano visivamente percettibili.
2. Ciascuna delle Parti protegge i marchi in conformità all’articolo 6bis della Convenzione di Parigi ed ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 16 dell’Accordo TRIPS.
3. Le Parti ribadiscono l’importanza della raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni in materia di protezione dei marchi notoriamente conosciuti (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protezione of Well-Known Marks) adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale e dall’Assemblea Generale dell’Organizzazione Mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI) (1999) nonché della raccomandazione congiunta riguardante le disposizioni in materia di protezione dei marchi ed altri diritti di proprietà industriale su segni distintivi, in Internet (Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protezione of Marks, and Other Industrial Property Rights in Signs, on the Internet) adottata dall’Assemblea dell’Unione di Parigi per la tutela della proprietà industriale e dall’Assemblea Generale dell’OMPI nel 2001 in vista di un rafforzamento della protezione dei segni distintivi in Internet.
4. Ciascuna delle Parti assicura che il titolare di un marchio registrato avrà il diritto esclusivo di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio segni identici o simili per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, qualora tale uso possa comportare un rischio di confusione. Ai fini del presente paragrafo, con il termine “uso” di setti segni si intende anche solo l’importazione e l’esportazione di prodotti o confezioni di prodotti su cui sia impresso il segno.
5. Il Paragrafo 4 sarà suscettibile di applicazione anche laddove si tratti di importazione o esportazione di piccole quantità di prodotti nella misura in cui l’importazione o l’esportazione violino il diritto conferito dal marchio registrato ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari di una Parte. In caso di uso di un segno identico per prodotti o servizi identici si presume che vi sia un rischio di confusione. I diritti di cui al paragrafo 4 non pregiudicano eventuali diritti anteriori, né compromettono la facoltà delle Parti di concedere diritti in base all'uso.
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WBTV-n. 2706 (Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers) Registro Olandese Interpreti e Traduttorii Giurati
Sono Italiana, laureata in Giurisprudenza nel 1987 presso l'Università degli Studi di Bologna e dal 1998 traduttrice NL > ITA specializzata in traduzioni di carattere giuridico/legale. Collaboro con agenzie di traduzioni / studi legali olandesi e italiani.
Ho vissuto 15 anni nei Paesi Bassi. Nel 2002 mi sono ristabilita definitivamente in Italia (Liguria).
Nel 1999 ho prestato giuramento dinanzi al Tribunale olandese di Alkmaar e
dal 2007 sono iscritta come traduttrice NL>ITA anche presso il Tribunale olandese di Rotterdam.
Sono specializzata in traduzioni giuridico/legali dall'olandese/fiammingo verso l'italiano. Eseguo anche traduzioni EN >ITA.
WBTV-NUMMER 2706 (Bureau Beëdigde Tolken en Vertalers)
Ik ben van origine Italiaanse. In 1987 ben ik afgestudeerd in de Rechten aan de Universiteit van Bologna, Italië. Vervolgens ben ik verhuisd naar Nederland waar ik sinds 1998, na diverse werkervaringen in het nationale- en internationale bedrijfsleven, werkzaam ben geweest als professioneel vertaalster EN/NL > ITA voor diverse vertaalbureaus. In november 1999 werd ik voor de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar beëdigd voor de taalcombinatie Nederlands / Italiaans. Sinds 2007 ben ik ingeschreven bij de Rechtabnk te Rotterdam.
Vanaf april 2002 ben ik teruggekeerd naar Italië waar ik me voorgoed heb gevestigd en nog altijd mijn vertaaldiensten voortzet.
Juist dankzij mijn studieachtergrond en mijn ervaringen op taal- en werkgebied binnen en buiten Nederland, houd ik me in het bijzonder bezig met het vertalen van Recht en Wetgeving, jurisprudentie, processtukken, volmachten, overeenkomsten, statuten, algemene voorwaarden, notariële akten, certificaten, commerciële- en juridische correspondentie en aanverwante zaken.
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