dichiarazione acquisto intercomunitario di beni (Intra-2) Thread poster: Annapaola Frassi
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Lo scorso anno ho acquisto (tramite download) l'aggiornamento di un CAT tool e un nuovo anti-virus. Entrambe le società di software sono registrate in Irlanda. Durante l'acquisto, avendo dichiarato di essere titolare di partita IVA, e pertanto non mi è stata addebita l'IVA. Il mio commercialista ha fatto compilare una dichiarazione Intra-2 "Elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni" (il cui costo è superiore a quello del ... See more Lo scorso anno ho acquisto (tramite download) l'aggiornamento di un CAT tool e un nuovo anti-virus. Entrambe le società di software sono registrate in Irlanda. Durante l'acquisto, avendo dichiarato di essere titolare di partita IVA, e pertanto non mi è stata addebita l'IVA. Il mio commercialista ha fatto compilare una dichiarazione Intra-2 "Elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari di beni" (il cui costo è superiore a quello del software acquistato!). Vorrei sapere se è questa la prassi corretta. ▲ Collapse | | |
Tu debba specificare che non ti è arrivato via posta il CD ma che hai eseguito il donwload dal Pc. Prova e facci sapere. | | | Annapaola Frassi Italy Local time: 23:15 Member (2007) English to Italian + ... TOPIC STARTER la dichiariazione è richiesta anche per software scaricato | Mar 3, 2009 |
Da quanto ho saputo da altri colleghi, questa regola si applica anche per il software scaricato e non solo per quello ricevuto su CD. | | | A mio parere il tuo commercialista sbaglia | Mar 3, 2009 |
Non sono un commercialista, ma quando avevo P. IVA e acquistavo beni dal resto dell'Europa non ho mai dovuto compilare niente. Questo modulo serve alle imprese, non a te. Ciao Giusi | |
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Anche a me suona nuovo... | Mar 3, 2009 |
Giuseppina Gatta wrote: Non sono un commercialista, ma quando avevo P. IVA e acquistavo beni dal resto dell'Europa non ho mai dovuto compilare niente. Questo modulo serve alle imprese, non a te. Ciao Giusi Io pure non ho mai compilato alcunché né tanto meno pagato per una qualsiasi dichiarazione. Non ho mai ricevuto il mio software per posta, ma l'ho sempre scaricato da Internet. | | | Circolare Agenzia delle Entrate | Mar 3, 2009 |
Ciao Annapaola, ti allego lo stralcio di una circolare riguardante l'argomento, anche se trovo che non venga affrontato il discorso del download da Internet, mentre uno dei requisiti fondamentali che viene sottolineato è il trasporto da uno stato all'altro della Comunità Europea... Prova a richiedere un'ulteriore delucidazione al tuo commercialista alla luce di queste informazioni. Ciao Sandra Dal 2006 un ... See more Ciao Annapaola, ti allego lo stralcio di una circolare riguardante l'argomento, anche se trovo che non venga affrontato il discorso del download da Internet, mentre uno dei requisiti fondamentali che viene sottolineato è il trasporto da uno stato all'altro della Comunità Europea... Prova a richiedere un'ulteriore delucidazione al tuo commercialista alla luce di queste informazioni. Ciao Sandra Dal 2006 un unico valore per cessioni e acquisti: 10 milioni di euro Gli scambi comunitari prevedono una serie di adempimenti e fra questi assume particolare rilevanza la compilazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari. "La presentazione di detti elenchi riepilogativi ha lo scopo di soddisfare contemporaneamente esigenze sia di carattere fiscale sia di carattere statistico connesse con gli scambi intracomunitari di beni" (circolare n. 13/94). L'obbligo è stabilito dal comma 6 dell'articolo 50 del decreto legge n. 331/93 (convertito con modificazioni dalla legge n. 427 del 29/10/93), che, nel successivo comma 7, precisa che laddove sia stata emessa fattura o pagato il corrispettivo anteriormente alla consegna o spedizione dei beni (momento dell'esigibilità dell'imposta), le operazioni devono comunque essere comprese negli elenchi in questione. Pertanto, in genere, i dati devono riferirsi, per gli acquisti, al mese di ricevimento della fattura, e, per le cessioni, alla data di emissione della stessa. A tal fine l'articolo 2 del decreto ministeriale 21/10/92 individuò espressamente i soggetti sottoposti all'obbligo e l'oggetto degli scambi comunitari: "Sono tenuti alla presentazione degli elenchi di cui all'art. 1 i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto che effettuano scambi di beni comunitari con i soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli Stati membri della Comunità economica europea. Si considerano beni comunitari quelli originari degli Stati membri della CEE e quelli provenienti da Paesi terzi che si trovano in libera pratica nella Comunità. Sono inoltre tenuti alla presentazione degli elenchi di cui all'art. 1 gli enti, associazioni ed altre organizzazioni, non soggetti passivi d'imposta, che effettuano acquisti intracomunitari soggetti all'imposta sul valore aggiunto". Premesso che i "professionisti" sono tenuti alla presentazione dei modelli se nel corso della loro attività effettuano scambi intracomunitari, non devono essere annotate le seguenti operazioni: - intermediazioni - prestazioni di trasporto comunitario - prestazioni accessorie di trasporto comunitario. Inoltre, secondo quanto specificato dalla circolare n. 13/94, gli elenchi non vanno compilati nei seguenti casi: - campioni omaggio e beni ceduti gratuitamente, nemmeno agli effetti statistici - sostituzione di beni in garanzia, nemmeno agli effetti statistici - beni in riparazione (la presentazione va fatta solo ai fini statistici, mentre in caso di prestazione gratuita o in garanzia l'obbligo è escluso) Gli enti e gli altri soggetti di cui all'articolo 4, quarto comma, del Dpr 633/72 (enti non commerciali), non soggetti d'imposta, sono tenuti alla presentazione dell'elenco, agli effetti fiscali e statistici, solo se gli acquisti intracomunitari si considerano effettuati nello Stato, ancorché, ai fini dell'applicazione dell'imposta sono da considerare non imponibili, esenti o non soggetti. La medesima circolare, inoltre, precisa che: - per quanto riguarda i giornali e le pubblicazioni in genere, anche in abbonamento, i modelli vanno presentati agli effetti fiscali e statistici, con riferimento al periodo di registrazione delle relative fatture - per i beni inviati presso fiere, mostre o in caso di tentata vendita, gli elenchi vanno compilati solo in caso di cessione o acquisto dei beni, con riferimento al periodo di registrazione della fattura - per quanto riguarda i software, gli elenchi vanno presentati solo in riferimento al "software standardizzato e non quello personalizzato" - per quanto riguarda gli stampi bisogna distinguere se essi sono indicati separatamente o meno in fattura. Nella prima ipotesi, l'elenco riepilogativo agli effetti fiscali "è compilato con riferimento al periodo di registrazione della fattura, ancorché lo stampo non sia ancora spedito; mentre agli effetti statistici il valore va proporzionalmente aggiunto a quello delle singole forniture nella compilazione dei relativi elenchi". Nella seconda ipotesi, indipendentemente dal fatto che a fine lavorazione lo stampo venga inviato o meno in altro Stato, poiché il corrispettivo è parte integrante dei beni prodotti, non rappresenta elemento per un'autonoma indicazione negli elenchi. Infine, va considerato che non è necessario presentare gli elenchi nel caso in cui, nel periodo di riferimento, non siano state effettuate operazioni (circolare n. 60/D del 1999). L’obbligo dell’indicazione dei dati statistici vige: - per i soggetti che presentano gli elenchi – cessioni e acquisti - con periodicità mensile - per i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso d’inizio dell’attività, presumono di realizzare nel corso dell’anno, scambi di beni intracomunitari per un ammontare superiore a 20.000.000 di euro, distintamente per cessioni e acquisti. Inoltre: Modelli intrastat A decorrere dal 1° gennaio 2003 i soggetti che effettuano scambi con i Paesi dell'Unione Europea sono obbligati alla compilazione dei modelli intrastat, che consistono in elenchi riepilogativi degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie di beni poste in essere. Per essere definiti intracomunitari gli scambi devono rispettare tre requisiti: - lo scambio deve riguardare una cessione di beni o una prestazione di servizi come individuata dagli art. 2 e 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (requisito oggettivo): - i beni devono essere spediti o trasportati da uno Stato all'altro della Comunità Europea (requisito territoriale); - le operazioni devono essere realizzate nell'esercizio di imprese, arti o professioni (requisito soggettivo). ▲ Collapse | | | Annapaola Frassi Italy Local time: 23:15 Member (2007) English to Italian + ... TOPIC STARTER dichiarazone intra 2 - software standard v/s software personalizzato | Mar 3, 2009 |
Ciao Sandra, grazie per le ulteriori delucidazioni. Per ora ho parlato con l'agenzia di spedizioni internazionali che è stata incaricata dal mio commercialista di redarre il modulo Intra-2. Da quello che capisco il punto critico relativo al software è questo (cito dalla tua circolare): - per quanto riguarda i software, gli elenchi vanno presentati solo in riferimento al "software standardizzato e non quello personalizzato" Quindi se uno acquista un softwa... See more Ciao Sandra, grazie per le ulteriori delucidazioni. Per ora ho parlato con l'agenzia di spedizioni internazionali che è stata incaricata dal mio commercialista di redarre il modulo Intra-2. Da quello che capisco il punto critico relativo al software è questo (cito dalla tua circolare): - per quanto riguarda i software, gli elenchi vanno presentati solo in riferimento al "software standardizzato e non quello personalizzato" Quindi se uno acquista un software personalizzato non è tenuto alla dichiarazione, ma per l'acquisto di software standard (nel mio caso un aggiornamento a Trados + un antivirus) è necessario fare la dichiarazione. ▲ Collapse | | | To report site rules violations or get help, contact a site moderator: You can also contact site staff by submitting a support request » dichiarazione acquisto intercomunitario di beni (Intra-2) CafeTran Espresso | You've never met a CAT tool this clever!
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