Un certificato del casellario può essere Generale, Penale o Civile. Il certificato generale riporta le sentenze passate in giudicato a carico del richiedente in materia penale, civile ed amministrativa. Può servire per le assunzioni da parte di Pubbliche Amministrazioni, per la richiesta di permesso di soggiorno, per le pratiche di adozione, ecc. I certificati penali e civili indicano rispettivamente le sentenze penali e civili passate in giudicato.
La richiesta può essere presentata dalla persona interessata alla quale il certificato stesso si riferisce, senza necessità di motivazione e in qualsiasi Procura della Repubblica presso il Tribunale, indipendentemente dal luogo di nascita e di residenza. Questo il fac simile di istanza da utilizzare. All’atto della presentazione va esibito un documento di identità valido che può essere sostituito da un documento di riconoscimento equivalente quale: passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, porto d’armi o tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
La richiesta può essere presentata anche tramite un delegato provvisto di documento di identità; in questo caso alla domanda dovrà essere allegata fotocopia completa e leggibile di un documento d’identità del richiedente.
Questi i costi:
- certificato generale o civile: 1 marca per atti giudiziari da € 14,62, 1 marca per diritti di cancelleria da € 3,54
- certificato penale: 1 marca per diritti di cancelleria da € 3,54
Se i certificati sono richiesti con urgenza occorre 1 ulteriore marca per diritti di cancelleria da € 3,54. Il costo quindi è di euro 7,08.
Generalmente il certificato viene rilasciato:
- il giorno successivo alla presentazione della domanda per le certificazioni richieste senza urgenza;
- in mattinata se la certificazione è richiesta con urgenza.
Questo certificato, se deve essere presentato ad una pubblica amministrazione, può essere sostituto con dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.lgs 28/12/2000 n° 445 (autocertificazione).
I cittadini non appartenenti alla Unione Europea sono ammessi a tali dichiarazioni solo se in possesso del permesso di soggiorno non scaduto. L’ufficio è esentato da ogni responsabilità per le false dichiarazioni rese dagli interessati o da terzi (art. 73 D.P.R. 445/2000).
http://blog.moduli.it/2010/09/13/richiedere-il-certificato-del-casellario-giudiziario/