https://www.proz.com/forum/italian/35313-come_fatturare_un_lavoro_ad_unagenzia_negli_usa.html

Come fatturare un lavoro ad un'agenzia negli U.S.A.
Thread poster: Silvia Baldi (X)
Silvia Baldi (X)
Silvia Baldi (X)  Identity Verified
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Aug 3, 2005

Cari colleghi,

sono certa che molti di voi avranno collaborato come freelance con agenzie extra-UE. Nel mio caso, ho svolto un lavoro per un'agenzia che ha sede negli U.S.A., e vorrei chiedervi come devo regolarmi per l'emissione della fattura. In particolare, mi chiedevo se nella fattura devo includere l'IVA oppure semplicemente l'importo netto.

Se ci sono già thread significativi che mi sono sfuggiti, sareste molto gentili a segnalarmeli.

Grazie,
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Cari colleghi,

sono certa che molti di voi avranno collaborato come freelance con agenzie extra-UE. Nel mio caso, ho svolto un lavoro per un'agenzia che ha sede negli U.S.A., e vorrei chiedervi come devo regolarmi per l'emissione della fattura. In particolare, mi chiedevo se nella fattura devo includere l'IVA oppure semplicemente l'importo netto.

Se ci sono già thread significativi che mi sono sfuggiti, sareste molto gentili a segnalarmeli.

Grazie,

Silvia
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Gaetano Silvestri Campagnano
Gaetano Silvestri Campagnano  Identity Verified
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Fatturazione per clienti stranieri Aug 3, 2005

Ciao Silvia

L'argomento è stato discusso moltissime volte nel forum italiano: nelle fatture inviate a clienti stranieri, indipendentemente dal fatto che appartengano a paesi europei o extraeuropei, non viene specificata né l'IVA né la ritenuta d'acconto, ma il semplice importo pieno dovuto, perché ovviamente non ha senso pagare delle imposte al fisco di un altro paese. In questo caso, perciò, netto e lordo coincidono, anche se qui i concetti di netto e lordo sono completamente
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Ciao Silvia

L'argomento è stato discusso moltissime volte nel forum italiano: nelle fatture inviate a clienti stranieri, indipendentemente dal fatto che appartengano a paesi europei o extraeuropei, non viene specificata né l'IVA né la ritenuta d'acconto, ma il semplice importo pieno dovuto, perché ovviamente non ha senso pagare delle imposte al fisco di un altro paese. In questo caso, perciò, netto e lordo coincidono, anche se qui i concetti di netto e lordo sono completamente ipotetici, perché non si può parlare di netto e di lordo in una fattura in cui non esiste né IVA né R.A.

Inoltre, non è neppure necessario specificare sulla fattura, come alcuni si sono chiesti a volte, il decreto legislativo italiano relativo alla suddetta esenzione dall'IVA, perché, allo stesso modo, non avrebbe senso citare delle leggi italiane in un documento rivolto a un cliente straniero, che ovviamente è soggetto alle leggi del proprio paese e non alle nostre.

Spero di esserti stato utile,

Gaetano

[Edited at 2005-08-03 09:08]
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Laura Gentili
Laura Gentili  Identity Verified
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Le cose sono un po' più complicate... Aug 3, 2005

Nel tuo caso, si tratta di un prestatore d'opera residente nella UE che fornisce una prestazione a un committente extra UE per un prodotto che alla fine viene utilizzato in Italia. Quindi, in teoria, l'operazione non è esente da IVA. La maggior parte dei commercialisti non fa applicare l'IVA giocando sul fatto che è difficile dimostrare che il prodotto venga utilizzato in Italia. Ricordo però il caso di una collega che lavorava per un'agenzia svizzera, quindi un committente extra UE, e che do... See more
Nel tuo caso, si tratta di un prestatore d'opera residente nella UE che fornisce una prestazione a un committente extra UE per un prodotto che alla fine viene utilizzato in Italia. Quindi, in teoria, l'operazione non è esente da IVA. La maggior parte dei commercialisti non fa applicare l'IVA giocando sul fatto che è difficile dimostrare che il prodotto venga utilizzato in Italia. Ricordo però il caso di una collega che lavorava per un'agenzia svizzera, quindi un committente extra UE, e che doveva versare l'IVA.

Vedi ad esempio la seguente circolare del Ministero delle Finanze:

APPLICAZIONE DELL'IVA: RILEVANZA TERRITORIALE DELLE PRESTAZIONI DEGLI INTERPRETI E DEI TRADUTTORI
Circolare del 10/06/1998 n. 147 - Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.centrale: Affari giuridici e contenz. tributario
Sintesi:
L'attività di traduzione e interpretariato rientra tra le prestazioni di cui all'art. 7, comma 4, lett. d) del D.P.R. n. 633/72 che sono territorialmente rilevanti in Italia quando il committente è domiciliato o residente nel territorio dello Stato.

Testo:

Pervengono alla scrivente richieste di chiarimenti in ordine alla rilevanza territoriale delle prestazioni di traduzioni tecniche effettuate da società nazionali a favore di committenti residenti in altri Paesi comunitari e non.

In ordine a tali prestazioni la scrivente ha già avuto modo di pronunciarsi in passato, nel senso di considerarle territorialmente rilevanti in Italia, ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, se rese da prestatore soggetto passivo d'imposta nazionale, in quanto non assimilabili né alle consulenze tecniche e legali né alla fornitura di dati e simili.

Tuttavia, considerate le integrazioni apportate dal D.L. 669 del 31 dicembre 1996, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, si ritiene di potere adottare una diversa interpretazione, in linea con quanto sostenuto dalla Commissione europea unitamente agli altri Stati membri della Comunità, secondo la quale le suddette prestazioni sono da ricomprendere tra quelle previste all'art. 9, par. 2, lett. e), della VI direttiva, con conseguente rilevanza territoriale nel Paese del committente.

L'art. 2, comma 1, lett. a), di tale provvedimento, infatti, al fine di recepire piu' compiutamente nell'ordinamento interno, con riferimento ai criteri di territorialità dell'imposta, la disposizione comunitaria, ha considerato nell'ambito oggettivo dell'art. 3, comma 2, n. 2 del citato D.P.R. n. 633 del 1972, a partire dal 1 gennaio 1997, anche le cessioni, concessioni, licenze e simili relative a diritti o beni similari al diritto di autore, alle invenzioni industriali, modelli, etc..

La categoria delle operazioni "similari" si caratterizza per avere aspetti in comune con le operazioni relative al diritto d'autore, quale, appunto l'ambito intellettuale nel quale si esplicano, che nel caso in esame è costituito dall'elaborazione linguistica, anche in presenza di aspetti di diversità, quale la scarsa rilevanza del carattere creativo dell'elaborazione. Infatti se fosse richiesta la presenza del connotato della creatività anche nelle "operazioni aventi ad oggetto diritti similari al diritto d'autore", non si verterebbe piu' nel concetto di "similitudine", ma nella fattispecie stessa delle opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore per le quali la creatività rappresenta la caratteristica peculiare.

Sulla base di tali considerazioni può quindi affermarsi che le traduzioni di opere dell'ingegno rientrano, in quanto tali, tra quelle protette dalla legge sul diritto di autore, senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, in quanto trattasi di un'elaborazione di carattere creativo dell'opera originaria (art. 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633); le traduzioni di testi diversi da quelli letterari o artistici, anche se di testi o documenti di natura commerciale, come pure quelle di interpretariato, hanno contenuto intellettivo simile a quello delle traduzioni di opere oggetto del diritto d'autore, in quanto, come detto, realizzano comunque un prodotto di elaborazione linguistico e possono considerarsi rientranti, cosi' come le prestazioni degli interpreti, tra le operazioni "similari" di cui all'art. 3, del già richiamato D.P.R. n. 633 del 1972.

Tutto ciò premesso, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7, quarto comma della disciplina dell'IVA, si chiarisce che le cennate prestazioni di interpreti e traduttori, in presenza di prestatore nazionale:
sono assoggettate ad imposta, se rese a:
soggetto nazionale che le utilizza in Italia o altro Stato membro (lett. d);
privato consumatore residente in altro Stato comunitario (lett. e);
soggetto extracomunitario che le utilizza in Italia (lett. f).
sono escluse dal campo applicativo del tributo, se rese a:
soggetto nazionale che le utilizza in territorio extracomunitario (lett. d);
soggetto identificato, ai fini IVA, in altro Stato comunitario (lett.e);
soggetto extracomunitario che le utilizza in territorio estero, comunitario e non (lett. f).

Laura
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Gaetano Silvestri Campagnano
Gaetano Silvestri Campagnano  Identity Verified
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IVA per paesi stranieri Aug 3, 2005

Laura, non metto in dubbio l'attendibilità della circolare da te citata, e non sono tra l'altro né un avvocato né un commercialista, per poter ribattere sul grado di aggiornamento di questa circolare o sulla sua interpretazione e modalità di applicazione.

Però, nonostante questo, cado veramente dalle nuvole. Non solo qui in ProZ infinite volte, ma in tutto il nostro ambiente di traduttori, soprattutto in base al parere competente di tutti i nostri commercialisti, da che mondo e
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Laura, non metto in dubbio l'attendibilità della circolare da te citata, e non sono tra l'altro né un avvocato né un commercialista, per poter ribattere sul grado di aggiornamento di questa circolare o sulla sua interpretazione e modalità di applicazione.

Però, nonostante questo, cado veramente dalle nuvole. Non solo qui in ProZ infinite volte, ma in tutto il nostro ambiente di traduttori, soprattutto in base al parere competente di tutti i nostri commercialisti, da che mondo e mondo si è sempre detto che né l'IVA né la ritenuta d'acconto si applicano ***a paesi stranieri***, proprio perché, appunto, non ha senso pagare le tasse a un paese diverso da quello in cui si risiede. E questa, di conseguenza, è sempre stata la prassi per chi lavora per clienti esteri.

Non sarò certo un esperto in materia fiscale, ma proprio per quanto appena detto non riesco proprio a capire come faccia la circolare a prevedere il caso dell'IVA per i lavori svolti per committenti stranieri.

Chiedo inoltre conferma di ciò a tutti i colleghi che da tempo intervengono sui forum di ProZ, compresi anche i più versati nella materia, che hanno sempre ribadito, anche in base alla loro esperienza personale, oltre naturalmente, come si è detto, in base alla consulenza dei rispettivi commercialisti, l'inutilità sia dell'IVA che della ritenuta d'acconto per le fatture emesse a committenti stranieri.

Se poi ci sono colleghi che hanno utilizzato normalmente l'IVA per l'estero, paesi extraeuropei compresi, sarei felice di ascoltarli. Vorrà dire che da un momento all'altro scopriremo che si è sempre sbagliato e occorre fare diversamente. Ormai nei forum di ProZ non bisogna stupirsi più di nulla ed occorre abituarsi ad ogni tipo di sorpresa!

Ciao,

Gaetano

PS: Commercialisti in ascolto: se ci siete, battete un colpo, almeno attraverso i vostri "assistiti"!


[Edited at 2005-08-03 21:20]
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María José Iglesias
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Persona fisica o azienda? Aug 3, 2005

Gaetano Silvestri Campagnano wrote:
Se poi ci sono colleghi che hanno utilizzato normalmente l'IVA per l'estero, paesi extraeuropei compresi, sarei felice di ascoltarli. Vorrà dire che da un momento all'altro scopriremo che si è sempre sbagliato e occorre fare diversamente. Ormai nei forum di ProZ non bisogna stupirsi più di nulla ed occorre abituarsi ad ogni tipo di sorpresa!

Io posso dire che non è lo stesso se devi fatturare ad una ditta o a una persona fisica.
A quanto mi risulta se il lavoro ti è stato commissionato da una ditta estera, la traduzione non è soggetta ad IVA in virtù dell'art. 7 DPR 633/72. (e questa legge la devi mettere in calce alla fattura).
Se invece è una persona fisica a commissionarti il lavoro, l'IVA è sempre applicabile.

Comunque, rispondendo a Gaetano sul fatto di considerare netto o lordo l'importo pieno di una tariffa estera: io lo riterrei sempre e comunque "lordo", poiché pur non specificando l'IVA in fattura su quell'importo tu paghi comunque le tasse, e anche l'INPS e l'IRAP.



[Modificato alle 2008-04-23 19:09]


 
Gaetano Silvestri Campagnano
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Chiarimenti cercansi Aug 3, 2005

Ciao Maria José

Non mi crederai, ma il mio sesto senso mi diceva che il post successivo sarebbe stato proprio il tuo, visto anche che in un recente forum hai già accennato all'argomento.

Mi spieghi però per favore questi punti che non mi sono per niente chiari?

María José Iglesias wrote:

Io posso dire che non è lo stesso se devi fatturare ad una ditta o a una persona fisica.
A quanto mi risulta se il lavoro ti è stato commissionato da una ditta estera, la traduzione non è soggetta ad IVA in virtù dell'art. 7 DPR 633/72. (e questa legge la devi mettere in calce alla fattura).



Mi dici cosa può entrarci una legge italiana con un'azienda estera? Cosa può ...importare al committente estero della citazione in fattura di una legge italiana con la quale lui non ha nulla a che vedere?

María José Iglesias wrote:

Se invece è una persona fisica a commissionarti il lavoro, l'IVA è sempre applicabile (in questo caso il cliente ti manifesta spesso che non ha bisogno della fattura e allora decidi tu quello che vuoi fare al riguardo...)



Potresti spiegarmi per favore, in che rapporto sta l'IVA italiana con un committente straniero? E per quale motivo misterioso l'IVA non andrebbe applicata all'azienda straniera, ma al committente individuale straniero sì?

Il successivo periodo in parentesi, poi, non l'ho capito proprio per nulla, ed urge una spiegazione approfondita: intendi dire che in quel caso il tutto viene svolto con un accordo amichevole tra i due e cioè "in nero"?

María José Iglesias wrote:

Comunque, rispondendo a Gaetano sul fatto di considerare netto o lordo l'importo pieno di una tariffa estera: io lo riterrei sempre e comunque "lordo", poiché pur non specificando l'IVA in fattura su quell'importo tu paghi comunque le tasse, e anche l'INPS e l'IRAP.



Sul fatto che le tasse vadano poi pagate in Italia, al fisco di questo paese (e non di quello dei committenti) ci arrivavo anch'io. Riguardo alle definizioni di "lordo" e "netto" intendevo dire semplicemente che le trovavo appropriate fino ad un certo punto in una fattura in cui non debbono figurare né IVA né ritenuta d'acconto.

Ciao,

Gaetano

PS: Riguardo all'IRAP, ne sarebbe anche in programma l'abolizione, come è stato accennato ultimamente da più parti, ma, ahimè, temo che, come per tutti gli annunci di riduzione o abolizione di imposte, si risolverà nella solita promessa al vento.



[Edited at 2005-08-03 22:19]


 


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