GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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14:53 Sep 6, 2008 |
Italian to English translations [PRO] Law/Patents - Law (general) / statuti | |||||||
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| Selected response from: Adrian MM. (X) Local time: 02:49 | ||||||
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3 +1 | take-over of a business; corporate take-over (buy-out) |
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take-over of a business; corporate take-over (buy-out) Explanation: Ripresa or reprise in FR doesn't necessarily involve an acquisition by way of (compulsory=) purchase or buy-out , but could also be a share swap or a give-away if the target-undertaking impresa is bust. Example sentence(s):
Reference: http://en.wikipedia.org/wiki/Takeover |
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Reference Reference information: I'm not sure of the exact connotations in Italian - seems like it applies to the restructuring of a company - could be a buyout, re-financing or even expansion. Perhaps this will "guide" those "corporate" financing souls out there. Sezione 2: Diritti e obblighi di terzi Art. 67 Successione fiscale Il capoverso 1 corrisponde all’attuale articolo 30 capoverso 1 LIVA. Il capoverso 2 corrisponde al primo periodo dell’attuale articolo 30 capoverso 2 LIVA ed è stato posto in sintonia con la legge sulla fusione. Il resto della norma attuale è stato stralciato. La responsabilità in caso di ripresa di un’impresa è d’ora in poi disciplinata dall’articolo 68 capoverso 1 lettera f D-LIVA. La disposizione in vigore disciplina la successione fiscale in caso di ripresa di un’impresa. Questa norma riproduce le disposizioni di diritto privato in materia di responsabilità dell’articolo 181 CO. Il 1° luglio 2004 è entrata in vigore la legge sulla fusione, che disciplina le esigenze legali in ambito di fusioni, scissioni, trasformazioni e trasferimenti patrimoniali di società di capitali, società in nome collettivo e in accomandita, società cooperative, associazioni, fondazioni e ditte individuali. Nel contesto della legge sulla fusione sono anche state modificate le disposizioni sulla responsabilità dell’articolo 181 CO. La fattispecie della ripresa di un’impresa deve essere valutata nel singolo caso. Conformemente alla legge sulle fusioni, perché sia data ripresa non devono in particolare essere ripresi tutti gli attivi e passivi o elementi essenziali degli stessi. È considerata in tutti i casi ripresa di un’impresa la fusione ai sensi degli articoli 3 seg. LFus. Non costituiscono invece ripresa di un’impresa le trasformazioni ai sensi della legge sulla fusione, perché in questo caso non ha luogo un trasferimento dei diritti. Il tipo di ripresa è irrilevante: essa può avvenire per successione singolare (p.es. la trasformazione di una ditta individuale in una società di capitali ai sensi del diritto delle obbligazioni) o tramite fusione, scissione o trasferimento patrimoniale conformemente alla legge sulla fusione. Reference: http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/documents/1489/Bericht.pdf |
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