Glossary entry

Romanian term or phrase:

dizolvarea societatii

Italian translation:

scioglimento di società

Added to glossary by Constantinos Faridis (X)
Apr 23, 2011 10:57
13 yrs ago
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Romanian term

dizolvarea societatii

Romanian to Italian Law/Patents Law (general) commercial law
dizolvarea societatii pentru neintelegeri grave dintre asociati
Proposed translations (Italian)
4 +3 scioglimento di società
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scioglimento di società



Scioglimento e Liquidazione di società
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Per le società commerciali sarà causa di scioglimento il provvedimento dell'autorità governativa nei casi prescritti dalla legge (liquidazione coatta ...
www.societaeimpresa.com/liquidazione_scioglimento.php - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες




SOCIETA' DI PERSONE
- [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ]
10 ott 2009 ... Per quanto riguarda le cause di scioglimento, la società in nome collettivo si scioglie per: . decorso del termine; ...
www.italiadonna.it/.../societa_di_persone.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες



[PDF]
CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO \(Novembre 2002 – Marzo 2003\)
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Μορφή αρχείου: PDF/Adobe Acrobat - Quick View
Lo scioglimento delle società di capitali è disciplinato dagli artt. ..... (scioglimento come una sorta di sanzione a carico della società insolvente, ...
www.notarlex.it/news/Scioglimento_liquidazione-DeMarchi.pdf - Παρόμοιες



[DOC]
SCIOGLIMENTO DI SOCIETA' DI PERSONE – PLUSVALENZA MANCATA DI ...
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CAUSE di SCIOGLIMENTO della SOCIETÀ in NOME COLLETTIVO:lo scioglimento della società in nome collettivo avviene per lo cause previste dalla legge ed ...
digilander.libero.it/.../SCIOGLIMENTO%20DI%20SOCIETA.doc - Παρόμοιες




Scioglimento di società con liquidazione senza contestuale ...
- [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ]
Scioglimento di società con liquidazione senza contestuale cessazione dell'attività.
www.mi.camcom.it/show.jsp?... - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες




STUDIO NOTARILE GIULIO DONEGANA - SCIOGLIMENTO DI SOCIETA' DI PERSONE
- [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ]
SCIOGLIMENTO CON MESSA IN LIQUIDAZIONE. La società si scioglie ma, vista l'esistenza di debiti e crediti pendenti a suo carico e favore, necessita di un ...
www.notaiogiuliodonegana.it/.../scioglipers_set.asp - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες




Società a responsabilità limitata - Wikipedia
- [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ]
Μετάβαση σε Scioglimento‎: Oggi la disciplina dello scioglimento è unica per tutte le società di capitali. L'art. 2484 specifica infatti che le S.p.A., ...
it.wikipedia.org/.../Società_a_responsabilità_limitata - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες




Charles Dickens - David Copperfield - Traducción (Italiano ...
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Charles Dickens - David Copperfield - David Copperfield - Capitolo 38. SCIOGLIMENTO DI SOCIETÀ - lectura bilingüe Italiano Español.
www.weblitera.com/sync/?id... - Προσωρινά αποθηκευμένη



[PDF]
LO SCIOGLIMENTO E LA LIQUIDAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI
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alla società che nei rapporti verso i terzi. La stessa regola vale anche in tema di delibere di scioglimento e di messa in liquidazione. ...
www.tuttocamere.it/.../Soc_Cap_Scioglimento_Liquidazione.pd... - Παρόμοιες




Cause di scioglimento della società per azioni e rimuovibilità ...
- [ Μετάφραση αυτής της σελίδας ]
Scioglimento, liquidazione e cancellazione. La cessazione della vita di una società di capitali è un fenomeno complesso che si realizza al termine di un ...
www.liberliber.it/...di_scioglimento...societa.../cap_1.htm - Προσωρινά αποθηκευμένη - Παρόμοιες




http://www.societaeimpresa.com/liquidazione_scioglimento.php

Scioglimento e Liquidazione di società
L’estinzione della società si compie mediante una fattispecie a formazione progressiva, composta di tre fasi:
il verificarsi di una causa di scioglimento;
il compiersi dell’attività di liquidazione;
la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.
Cause di scioglimento comuni a tutti i tipi societari sono il decorso del termine, il conseguimento dell’oggetto sociale o la impossibilità di conseguirlo, la volontà dei soci e le altre cause di scioglimento previste dal contratto sociale.
Sono previste, inoltre, cause peculiari alle singole tipologie societarie talchè, per le società di persone vi sarà la sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci, qualora nel termine di sei mesi non venga reintegrata e la sopravvenuta mancanza di tutti i soci accomandatari o degli accomandanti, qualora nel termine di sei mesi non sia ricostituita tale categoria mancante.

Per le società commerciali sarà causa di scioglimento il provvedimento dell’autorità governativa nei casi prescritti dalla legge (liquidazione coatta amministrativa) e la dichiarazione di fallimento.

Per le società di capitali lo scioglimento sarà causato dalla impossibilità di funzionamento o dalla reiterata mancanza di attività da parte dell’assemblea, la dichiarazione di nullità della stessa società, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (fatta salva la previsione degli artt. 2447 e 2482 ter. c.c.), l’impossibilità di liquidare la quota del socio receduto, per deliberazione dell’assemblea e per le altre cause previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.

Per le società in accomandita per azioni è prevista la cessazione dall’ufficio di tutti i soci amministratori.

Per le società cooperative lo scioglimento potrà essere determinato anche dalla perdita dell’intero capitale sociale, dal provvedimento da parte dell’autorità governativa in conseguenza del giudizio sfavorevole in merito al raggiungimento degli scopi sociali, della riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale qualora nel termine di un anno tale numero minimo non venga reintegrato.

Tali suindicate cause di scioglimento operano di diritto, nel senso che non occorre un accertamento di carattere costitutivo-negoziale quale, ad esempio, una delibera in tal senso da parte dei soci, o giudiziale, come un decreto da parte del Tribunale. Le incombenze che, ai sensi dell’art. 2485 c.c., debbono essere espletate sono esclusivamente di natura dichiarativa in quanto funzionali a quelle previste dagli adempimenti previsti dall’art. 2484 3° comma c.c. il quale prescrive che gli effetti dello scioglimento si determinano, per le cause previste dall’art. 2484 c.c., tranne che per lo scioglimento anticipato e per le cause previste nell’atto costitutivo, dalla data della iscrizione nel Registro delle Imprese della dichiarazione con la quale gli amministratori accertano la causa stessa e per lo scioglimento anticipato dalla data dell’iscrizione della relativa delibera.

In questa fase gli amministratori hanno, nelle società di persone, esclusivamente il potere di amministrazione in merito agli affari urgenti; hanno, inoltre, l’onere di convocare l’assemblea al fine di nominare i liquidatori, nel caso in cui tale nomina non sia già stata fatta nell’atto costitutivo. Nelle società di capitali gli stessi amministratori conservano la gestione per la conservazione dell’integrità e per il valore del patrimonio, fino a quando non vengano consegnati i libri sociali e non venga predisposto il rendiconto della gestione per i liquidatori. In caso di atti od omissioni compiuti in violazione di tali compiti, tali da determinare danni alla società, gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili nei confronti dei soci, dei creditori sociali e dei terzi. Gli amministratori hanno, inoltre, l’onere di convocare l’assemblea dei soci per le deliberazioni afferenti la liquidazione.

I liquidatori vengono nominati, nelle società di persone, con voto dei soci all’unanimità e, in caso di disaccordo, con decreto del presidente del Tribunale; nelle società di capitali dall’assemblea con le maggioranze previste per la modifica dello statuto o, in difetto, dal Tribunale.

Essi hanno, tra l’altro, l’onere di iscrivere, presso il Registro delle Imprese, la loro nomina con l’indicazione dei poteri loro spettanti e le eventuali modifiche; ricevono dagli amministratori i libri sociali, la situazione contabile alla data di scioglimento e la relazione in merito alla gestione intercorsa dall’ultimo bilancio, redigendo apposito verbale; hanno l’onere di redazione del bilancio annuale per la presentazione all’assemblea per l’approvazione, in allegato allo stesso predispongono una relazione in merito all’andamento ed alle prospettive relative alla liquidazione ed ai criteri per la realizzazione della stessa. Sono previste, per l’attività svolta, le responsabilità per i danni arrecati alla società nella stessa misura di quella prevista per gli amministratori.

In conseguenza del pagamento dei creditori sociali i liquidatori procedono alla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci: nella società semplice quale rimborso per i conferimenti ed il residuo ripartito tra gli stessi in funzione della loro partecipazione ai guadagni; nelle società commerciali viene predisposto un bilancio finale di liquidazione con indicazione della parte spettante a ciascun socio o azione (piano di riparto), questo bilancio viene sottoscritto dai liquidatori, corredato dalla relazione dei sindaci e dell’organo deputato alla revisione contabile e depositato presso il Registro delle Imprese; dopo novanta giorni senza che sia stato proposto alcun reclamo tale bilancio si intende approvato ed i liquidatori, espletata la distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio, si intendono liberati nei confronti dei soci. Le somme non riscosse entro novanta giorni dall’avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione devono essere depositate presso una banca con indicazione del nome e cognome o dei numeri delle azioni qualora queste siano al portatore.

Come ultima incombenza l’art. 2495 c.c. prescrive che i liquidatori, successivamente all’approvazione del bilancio finale , debbano chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

In ogni momento la società, con deliberazione dell’assemblea adottata con le maggioranze previste in tema di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, può deliberare la revoca dello stato di liquidazione, naturalmente previa eliminazione della causa di scioglimento ed in armonia al disposto dell’art. 2436 c.c.. Tale deliberà è soggetta alle stesse forme previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto e gli effetti di tale revoca possono prodursi, dopo sessanta giorni dalla iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, solo col consenso preventivo dei creditori sociali ed il pagamento integrale di quei creditori i quali abbiano negato il consenso; nello stesso termine ciascun creditore anteriore all’iscrizione ha facoltà di proporre impugnazione ed il Tribunale, nel caso in cui ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o quando la società non abbia prestato idonea garanzia può disporre che la revoca abbia luogo ugualmente nonostante l’opposizione.




Peer comment(s):

agree Anca Maria Marin : scioglimento della società
45 mins
grazie
agree Cristiana Francone : certo, scioglimento della società
2 hrs
grazie
agree mechifire abdula
2 hrs
grazie
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