GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW) | ||||||
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13:11 Apr 1, 2008 |
French to Italian translations [PRO] Law/Patents - Law (general) | |||||
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| Selected response from: Kira Laudy Netherlands Local time: 09:57 | ||||
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Summary of answers provided | ||||
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5 +1 | Previsione statutaria di firma |
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3 | Poteri di firma (oppure Facoltà di firma) |
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Poteri di firma (oppure Facoltà di firma) Explanation: Non avendo mai sentito parlare di "firma statutaria" (mah) mi limiterei a tradurre nel modo più abituale...il senso non ne viene sicuramente stravolto Esempio di Statuto del Banco di Sardegna: Art. 35- Potere di rappresentanza e facoltà di firma 1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale della Società e la firma sociale con tutti i poteri relativi, compresi quelli occorrenti per agire in ogni sede giurisdizionale, con facoltà di nominare all’uopo avvocati e procuratori alle liti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Vice Presidente e, in caso di assenza o di impedimento di entrambi, al Consigliere designato dal Consiglio di amministrazione a esercitare le funzioni di Presidente nell’ipotesi prevista dal precedente art. 19, secondo comma. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell’assenza o dell’impedimento. 2. Il Direttore generale ha la rappresentanza e la firma sociale, oltre che per le attività delegategli dal Consiglio di amministrazione, per gli atti previsti come di sua competenza dal presente Statuto. Gli stessi poteri sono attribuiti a quanti lo sostituiscono a norma del precedente art. 28, secondo comma. 3. I poteri di firma attribuiti al personale del Banco sono disciplinati da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione. 4. Nei limiti delle rispettive attribuzioni, il Presidente e il Direttore generale hanno facoltà di conferire procure speciali a persone anche estranee al Banco per il compimento di singole operazioni e affari. -------------------------------------------------- Note added at 25 mins (2008-04-01 13:37:14 GMT) -------------------------------------------------- Ecco un altro esempio: Statuto -------------------------------------------------------------------------------- Articolo 22 - Poteri di firma 1. E' facoltà del Presidente, dei Vice Presidenti, del Segretario Generale e del Tesoriere sottoscrivere, a firma disgiunta, conti correnti bancari e “dossier” titoli, contratti di locazione, dichiarazioni fiscali, utenze e forniture di servizi intestati all'Associazione. 2. Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario Generale ed il Tesoriere sono autorizzati ad effettuare, con firma disgiunta, pagamenti fino all'importo di Euro 5.000. Per importi superiori, è richiesta la firma congiunta di almeno due dei soggetti sopra indicati, fatta salva la necessità dell'approvazione anche successiva del Consiglio Direttivo per spese che siano complessivamente superiori a Euro 25.000. Tutti i pagamenti devono essere comunicati immediatamente al Tesoriere. |
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Previsione statutaria di firma Explanation: Nulla togliendo alla validità del suggerimento proposto da Marilina. Si tratta infatti di indicare quali siano le previsioni riguardo alla facoltà di firma, in questo caso congiunta. ciao Kira -------------------------------------------------- Note added at 17 hrs (2008-04-02 06:53:12 GMT) Post-grading -------------------------------------------------- Grazie a te |
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