Glossary entry (derived from question below)
French term or phrase:
représentant fiscal
Italian translation:
rappresentante fiscale
Added to glossary by
Olga Nuñez
Jun 3, 2002 19:49
22 yrs ago
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French term
représentant fiscal
French to Italian
Law/Patents
procurations / procure
PROCURA:
Constituer tout représentant fiscal pour la souscription de mandats à tous avocats e professionnels.
E' uno dei poteri che vengono conferiti al mandatario.
grazie di qualunque suggerimento per tutta la frase. Penso che représentant fiscal voglia dire in questo caso un procuratore, altrimenti non capisco. gRazie
Constituer tout représentant fiscal pour la souscription de mandats à tous avocats e professionnels.
E' uno dei poteri che vengono conferiti al mandatario.
grazie di qualunque suggerimento per tutta la frase. Penso che représentant fiscal voglia dire in questo caso un procuratore, altrimenti non capisco. gRazie
Proposed translations
(Italian)
4 +1 | rappresentante fiscale | Francesco D'Alessandro |
Proposed translations
+1
8 mins
Selected
rappresentante fiscale
Temi
Tassazione
IVA: Adozione di una Direttiva che semplifica la legislazione sulla rappresentanza fiscale.
La Commissione Europea ha accolto con favore l’adozione da parte del Consiglio di una Direttiva che abolisce dal 1° gennaio 2002 l’obbligo che incombe sui commercianti europei, in base al regime IVA, di nominare un rappresentante fiscale negli Stati membri dove non sono residenti.
Questa obbligazione estremamente scomoda e costosa è stata energicamente contestata dai rappresentanti dei commercianti durante i lavori di SLIM (Semplificazione della Legislazione sul Mercato Interno) che ha avuto luogo fra Maggio e Ottobre 1997. Questa Direttiva è la prima significativa semplificazione adottata come parte di questo lavoro. E’ anche la prima pratica conseguenza della nuova strategia IVA proposta dalla Commissione in Giugno.
La Direttiva costituisce una significativa semplificazione per tutte le imprese europee con attività tassabili in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stabilite. Essa stabilisce che:
la nomina di un rappresentante fiscale o di un agente non sarà più un’obbligazione ma un’opzione per i commercianti europei che effettuano transazioni tassabili in un altro Stato membro;
gli Stati membri conserveranno la possibilità di decidere che il beneficiario sarebbe soggetto all’IVA (inversione del sistema di imposizione) nei rapporti d’affari fra persone tassabili.
Attualmente la persona soggetta all’IVA è l’operatore che effettua transazioni tassabili ma ove questo operatore non è residente in uno Stato membro nel quale le transazioni siano effettuate, la legislazione comunitaria permette agli Stati membri sia di richiedere la nomina di un rappresentante fiscale o di rendere il cliente tassabile soggetto all’imposta al posto del fornitore.
http://216.239.35.100/search?q=cache:V2mQUYvFhwYC:www.confar...
Tassazione
IVA: Adozione di una Direttiva che semplifica la legislazione sulla rappresentanza fiscale.
La Commissione Europea ha accolto con favore l’adozione da parte del Consiglio di una Direttiva che abolisce dal 1° gennaio 2002 l’obbligo che incombe sui commercianti europei, in base al regime IVA, di nominare un rappresentante fiscale negli Stati membri dove non sono residenti.
Questa obbligazione estremamente scomoda e costosa è stata energicamente contestata dai rappresentanti dei commercianti durante i lavori di SLIM (Semplificazione della Legislazione sul Mercato Interno) che ha avuto luogo fra Maggio e Ottobre 1997. Questa Direttiva è la prima significativa semplificazione adottata come parte di questo lavoro. E’ anche la prima pratica conseguenza della nuova strategia IVA proposta dalla Commissione in Giugno.
La Direttiva costituisce una significativa semplificazione per tutte le imprese europee con attività tassabili in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stabilite. Essa stabilisce che:
la nomina di un rappresentante fiscale o di un agente non sarà più un’obbligazione ma un’opzione per i commercianti europei che effettuano transazioni tassabili in un altro Stato membro;
gli Stati membri conserveranno la possibilità di decidere che il beneficiario sarebbe soggetto all’IVA (inversione del sistema di imposizione) nei rapporti d’affari fra persone tassabili.
Attualmente la persona soggetta all’IVA è l’operatore che effettua transazioni tassabili ma ove questo operatore non è residente in uno Stato membro nel quale le transazioni siano effettuate, la legislazione comunitaria permette agli Stati membri sia di richiedere la nomina di un rappresentante fiscale o di rendere il cliente tassabile soggetto all’imposta al posto del fornitore.
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4 KudoZ points awarded for this answer.
Comment: "guau! grazie mille di tutte le spiegazioni; avevo visto poi su internet questa definizione, ma non capivo bene il senso della frase. "
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